Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 579 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, formatosi il giudicato sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, l’Amministrazione è tenuta alla esecuzione integrale del titolo. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la mera costituzione formale della parte pubblica non integra opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con la sentenza indicata in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato.
Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si costituisce in giudizio con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa giudiziaria, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine sopra richiamato, la parte pubblica, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Da qui l’accoglimento: è dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Tribunale assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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