Project financing, PEF non asseverato e insussistenza del soccorso procedimentale (TAR Sicilia n. 534 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel project financing disciplinato dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 la presentazione del PEF asseverato costituisce requisito essenziale di ammissibilità della proposta. L’asseverazione è documento distinto dalla valutazione che dell’equilibrio economico-finanziario compie la stazione appaltante, connotato da terzietà del soggetto che lo redige, sì che la sua assenza non può essere supplita dall’attività valutativa dell’amministrazione. La fase preliminare della finanza di progetto è fase procedimentalizzata di apprezzamento dell’interesse pubblico, non già fase di selezione tra offerte, con la conseguenza che l’incompletezza della proposta non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale né impone la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Con avviso esplorativo il Comune di Cefalù avviava la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata all’affidamento, mediante project financing ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, della progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione di un parcheggio e della relativa gestione ventennale.
Alla scadenza pervenivano tre manifestazioni di interesse. L’amministrazione, valutate le proposte, ne dichiarava l’impossibilità di accoglimento per difetto dei requisiti dell’avviso, ravvisando criticità tecniche ed economico-gestionali. Una costituenda A.T.I. ricorreva allora per l’annullamento della deliberazione conclusiva, deducendo di avere trasmesso la documentazione, incluso il piano economico-finanziario asseverato, e di non avere potuto perfezionare l’invio di alcuni allegati per un malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata. Si costituivano il Comune e la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale dell’avviso, il cui art. 4 stabilisce che la mancanza anche di uno solo degli elementi caratterizzanti la proposta non consente all’amministrazione di istruirla nel merito, per impossibilità di apprezzarne la fattibilità tecnica, giuridica ed economico-finanziaria. Il successivo art. 5 richiede espressamente il PEF asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma 9 dell’art. 183. Il requisito è dunque essenziale ai fini dell’ammissibilità.
Su questo terreno il TAR richiama l’indirizzo secondo cui l’asseverazione è documento redatto da soggetto qualificato in materia finanziaria e terzo, la cui carenza impone l’esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, non potendo la valutazione dell’amministrazione porsi come sostitutiva dell’asseverazione stessa.
Il Tribunale esclude poi che sussista un obbligo generale di attivare il soccorso procedimentale, in ragione della specialità della disciplina dell’art. 183, comma 15. Nella finanza di progetto la fase preliminare non è fase del procedimento di scelta della migliore tra più offerte, ma fase procedimentalizzata di valutazione dell’interesse pubblico che giustifichi l’accoglimento della proposta del promotore. In essa prevalgono gli interessi pubblici, mentre gli interessi privati restano sullo sfondo.
Ne deriva che l’incompletezza della proposta non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale e legittima la determinazione negativa. Nel caso concreto è pacifico che la proposta non fosse corredata, entro il termine perentorio, dell’asseverazione del PEF, richiesta a pena di inammissibilità. La ricorrente non ha offerto elementi concreti sui dedotti malfunzionamenti tecnici, e la data dell’asseverazione non vale a superare la negligenza nella trasmissione.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, ritenendo incompatibile con la specialità della disciplina un obbligo di comunicazione dei motivi ostativi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle società ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.