Adesione al payback sanitario ridotto determina improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10356 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’integrale verificazione dell’avvenuto versamento delle somme quando il ricorrente dichiari di aver aderito al meccanismo di definizione agevolata di cui all’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025. L’adesione al pagamento in misura ridotta dell’obbligazione da payback consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con versamento parziale) diverso da quello originariamente perseguito con il gravame (eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento). Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con possibile compensazione delle spese.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della difesa erariale, per l’annullamento degli atti statali che compongono il sistema del c.d. payback sanitario relativo agli anni 2015-2018, nonché del conseguente piano di riparto approvato dalla Regione Puglia.
Con atto depositato il 24.3.2026, la società ricorrente rappresentava di aver assolto gli obblighi incombenti ai sensi dell’art. 7, co. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 95), dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva preliminarmente che la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dall’art. 7, co. 1, d.l. n. 95/2025 non può essere pronunciata in assenza del deposito, da parte della Regione Puglia, della documentazione attestante l’effettivo versamento delle somme dovute dalla ricorrente.
Tale circostanza non impedisce, tuttavia, di valutare la diversa prospettazione della società, la quale ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di definizione agevolata. Il Collegio rileva che la scelta di avvalersi del pagamento in misura ridotta determina il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il versamento delle somme in misura ridotta — qualitativamente diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.
Da tale diversità di bene della vita il Tribunale fa discendere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La pronuncia si fonda sulla considerazione che l’adesione alla definizione agevolata implica un’assunzione volontaria dell’obbligazione, sia pure in misura ridotta, incompatibile con l’interesse all’annullamento degli atti impositivi che ne costituiscono il titolo.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa che ha determinato l’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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