Revoca degli atti di gara, spetta il solo indennizzo per danno emergente (TAR Campania n. 1233 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca degli atti di una gara per il sopravvenuto e imprevedibile mutamento della situazione di fatto costituisce esercizio legittimo del potere di autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e non genera alcuna responsabilità risarcitoria in capo all’amministrazione. La mancata previsione dell’indennizzo nel provvedimento di revoca non ha efficacia invalidante, legittimando il privato ad azionare la sola pretesa patrimoniale. Il destinatario della revoca può ottenere esclusivamente l’indennizzo limitato al danno emergente, ossia alle spese sostenute confidando nell’efficacia dell’atto revocato, con esclusione del lucro cessante e della perdita di chance. Il potere di revoca è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’irragionevolezza o al travisamento istruttorio.

Il Fatto

Il Comune aveva aderito all’avviso regionale per la metanizzazione del territorio e, inserito nella graduatoria di finanziamento, aveva indetto una procedura di project financing per l’affidamento in concessione della costruzione e gestione dell’impianto del gas. All’esito della gara, la società ricorrente, capogruppo di un R.T.I., era risultata aggiudicataria e aveva versato le somme e la polizza richieste dall’ente.

Il Comune non ha poi trasmesso alla Regione la documentazione necessaria entro il termine fissato, con conseguente mancata ammissione al contributo. Dopo la diffida della società e la condanna del Comune a determinarsi, l’amministrazione ha revocato le precedenti determinazioni e l’intera procedura di gara. La ricorrente ha impugnato la revoca chiedendo il risarcimento del danno o, in subordine, l’indennizzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni di rito. Quanto alla pretesa irricevibilità della domanda risarcitoria, il termine di 120 giorni ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. decorre dal provvedimento di revoca del 25 febbraio 2025, unico atto dal quale l’aggiudicataria ha potuto percepire la portata lesiva della mancata concessione del finanziamento. Il ricorso è stato notificato entro tale termine.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che riconosce la legittimità della revoca degli atti di gara in conseguenza del mutamento imprevedibile della situazione di fatto, essendo l’amministrazione tenuta ad adeguarsi al rinnovato quadro fattuale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2358 del 2020). Il potere di revoca è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale non può spingersi a verificarne l’opportunità politico-amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3145 del 2025).

Nel caso concreto, il Comune ha revocato l’aggiudicazione rilevando che il completamento dell’intervento richiedeva il contributo a fondo perduto regionale e che la stessa aggiudicataria aveva rappresentato l’impossibilità di eseguire la proposta nel rispetto del piano economico-finanziario asseverato. Il provvedimento è risultato adeguatamente motivato e resistente alle censure di illegittimità.

La mancata previsione dell’indennizzo nel provvedimento di revoca non ha efficacia viziante, ma legittima il privato ad azionare la pretesa patrimoniale dinanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7334 del 2010). Poiché la revoca è atto legittimo, non è ravvisabile alcuna responsabilità dell’amministrazione e spetta al privato il solo indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, limitato al danno emergente.

Il Collegio ha quindi applicato l’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., disponendo che il Comune proponga alla ricorrente, entro novanta giorni, il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri dell’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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