Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 458 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro, previa riunione, aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per diversi anni scolastici, condannando il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Poiché l’amministrazione non aveva provveduto, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato in atti, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti illustrati. Il TAR ordina al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio nomina il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso: trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Sul punto il TAR richiama la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da un indirizzo giurisprudenziale amministrativo costante.

Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con l’apposito modulo firmato digitalmente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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