Silenzio della Prefettura sulla convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Veneto n. 1328 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è auto-esecutiva: essa non richiede attività di adempimento e non può essere azionata con il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali e, sussistendone i presupposti, la converte ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. Il ricorso proposto per ottenere la convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno è pertanto qualificabile come azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., soggetta al rito camerale di cui all’art. 87 c.p.a. In presenza del rilascio del nulla osta e del visto, il combinato disposto degli artt. 22, comma 6, del TU Immigrazione e 35 del d.P.R. n. 394/1999, nella versione applicabile ratione temporis, impone allo Sportello Unico per l’Immigrazione di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno. La nota con cui l’Amministrazione si limita a rappresentare la sospensione dell’efficacia dei nulla osta ha natura meramente interlocutoria e non integra l’adempimento dell’obbligo di provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto l’annullamento, da parte del TAR Veneto, del provvedimento con cui la Prefettura di Venezia — Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato in suo favore nell’aprile 2023. Dopo la decisione di annullamento, l’interessato ha chiesto allo Sportello Unico di essere convocato, insieme al datore di lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno.
L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza con una nota in cui ha richiamato la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già emessi, in attesa della conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche di cui all’art. 22 T.U.I. Il ricorrente ha allora agito per l’ottemperanza chiedendo che venisse ordinata la convocazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione dell’azione. La sentenza di annullamento della revoca del nulla osta ha natura auto-esecutiva e, per questo, non può essere oggetto di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il giudice non si limita però a dichiarare l’inammissibilità: in forza dell’art. 32, comma 2, c.p.a., qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali e può disporne la conversione.
Il ricorso viene così riqualificato come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con il medesimo rito camerale di cui all’art. 87 c.p.a. I requisiti di forma e di sostanza sussistono: il ricorrente chiede di ordinare all’Amministrazione di provvedere sulla convocazione, insieme al datore di lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’obbligo procedimentale. Il combinato disposto degli artt. 22, comma 6, del TU Immigrazione e 35 del d.P.R. n. 394/1999, nella versione applicabile ratione temporis, imponeva allo Sportello Unico di convocare il lavoratore e il datore di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta e del visto. Dagli atti risulta, e non è contestato, che la convocazione non è avvenuta.
La nota amministrativa richiamata dallo Sportello non vale a escludere l’inadempimento: essa ha natura meramente interlocutoria e non costituisce effettivo adempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di convocazione. Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato alla Prefettura di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, secondo la giurisprudenza citata (Cass. civ., sez. I, n. 5834 del 2024), quando è parte soccombente un’Amministrazione statale non vi è luogo alla regolazione delle spese. Il compenso del difensore sarà liquidato con separato decreto.
Nota della Redazione
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