Diritto di difesa e accesso agli atti del procedimento contabile (TAR Sicilia n. 278 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la conoscenza degli atti richiesti è necessaria all’esercizio del diritto di difesa, garantito dagli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., dall’art. 6 CEDU e dagli artt. 41 e 47 CDFUE, l’interesse alla riservatezza dei controinteressati recede e si riespande la regola generale dell’ostensibilità degli atti. Il bilanciamento è recessivo anche in ragione dello stato di avanzamento dei procedimenti penale e contabile, segnati dalla piena discovery delle attività compiute. L’amministrazione deve comunque garantire l’accesso salvaguardando la possibilità di oscurare le parti dei documenti a tutela degli interessi sensibili dei soggetti coinvolti. Il diritto di difesa opera come baluardo insuperabile, tale da giustificare l’accesso anche in situazioni in cui la legge ordinariamente lo esclude.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un procedimento penale e di un procedimento per l’accertamento della responsabilità contabile, riconducibili a un’unica vicenda fattuale collegata all’esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario del Comune di Gela negli anni 2018-2019, presentava istanza di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia della disposizione trasmessa al Comune dalla Procura della Corte dei Conti, degli atti del procedimento contabile e di ogni documento afferente alla contestazione della presunta responsabilità erariale.

Il Comune di Gela opponeva un diniego in data 30.04.2025. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, articolando un unico motivo per violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, degli artt. 9 e 10 della stessa legge e dell’art. 34 Cost., chiedendo altresì la condanna all’ostensione dei documenti. Nessuno dei soggetti evocati si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto, con le ordinanze collegiali nn. 1696/2025 e 2196/2025, incombenti per garantire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda a monte. Il ricorrente vi provvedeva nelle forme di legge, ma nessuno si costituiva.

Nel merito, il TAR ha riconosciuto la sussistenza di un’esigenza di conoscenza degli atti funzionale all’esercizio del diritto di difesa, garantito a livello costituzionale ed euro-unitario. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto recessivo ogni profilo di riservatezza dei coindagati, anche perché nessuno di essi si era costituito nel giudizio.

La motivazione valorizza lo stato di avanzamento dei procedimenti: nel processo penale era già stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., con piena discovery delle attività compiute; in quello contabile era già avvenuta la contestazione degli addebiti. Tali circostanze riducono l’esigenza di tutela della segretezza.

Il Collegio richiama il principio per cui le prerogative difensive, garantite dagli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost. nonché dall’art. 6 CEDU e dagli artt. 41 e 47 CDFUE, devono essere indefettibilmente assicurate. Quando la conoscenza degli atti è necessaria a esplicarle, l’interesse alla riservatezza e le ragioni di segretezza recedono, determinando la riespansione della regola generale dell’ostensibilità degli atti. Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli Campania n. 697/2022.

Il Comune di Gela è pertanto condannato a garantire l’accesso agli atti in senso conforme alla richiesta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore, con salvezza delle proprie determinazioni sull’eventuale oscuramento di parti dei documenti a tutela degli interessi sensibili. Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, con condanna del Comune alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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