Revoca del nulla osta stagionale per marca da bollo non autentica: l’art. 1228 cod. civ. in materia di condotta dell’intermediario (TAR Puglia, Sez. III, n. 115 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la revoca del nulla osta al lavoro stagionale è legittima quando l’Amministrazione abbia accertato la non autenticità del codice identificativo della marca da bollo indicata in domanda. La sistematicità della contraffazione, riscontrata in un rilevante numero di pratiche, integra il venir meno di un presupposto essenziale dell’istanza, superando la qualificazione della mera “violazione di carattere fiscale”. La condotta dell’intermediario, cui il datore di lavoro abbia affidato gli adempimenti burocratici, è imputabile a quest’ultimo ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., atteso che il vincolo di fiducia tra privato imprenditore e Pubblica Amministrazione costituisce presupposto del rilascio del nulla osta.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva disposto la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale, rilasciati in loro favore a seguito dell’istanza presentata dal datore di lavoro. La revoca si fondava sulla presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo e sulla conseguente mendacità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

I lavoratori chiedevano la sospensione dell’efficacia del decreto, deducendo che i profili penali avessero attinto solo il soggetto titolare delle credenziali SPID, senza coinvolgere il datore di lavoro né i lavoratori stessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, valorizzando la circostanza che l’Amministrazione avesse adeguatamente evidenziato le ragioni della revoca, riconducibili alla non autenticità del codice identificativo della marca da bollo.

Decisivo è apparso il dato quantitativo: il rilevante numero di pratiche irregolari, ben 28, ha confermato la sistematicità della condotta della ditta richiedente nella presentazione di istanze di assunzione di manodopera straniera. Tale sistematicità ha logicamente indotto lo Sportello Unico a superare la qualificazione della vicenda in termini di mera violazione fiscale, per configurarla come elemento nuovo e autonomo idoneo a far venir meno un presupposto essenziale della domanda.

Quanto alle deduzioni svolte in camera di consiglio sulla estraneità dei lavoratori e del datore di lavoro alla condotta illecita, il Tribunale ha osservato che la condotta dell’intermediario, al quale il datore si era rivolto per gli adempimenti burocratici, è comunque rilevante in base ai principi dettati dall’art. 1228 cod. civ. sulla responsabilità per fatto degli ausiliari. Il vincolo di fiducia tra privati imprenditori e Amministrazioni preposte al controllo, espressamente richiamato nell’atto impugnato, è stato considerato presupposto indefettibile del rapporto.

L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase e oscuramento delle generalità disposto ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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