Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 272 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. La mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. L’attività del commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta elettronica del docente e all’accreditamento di un importo complessivo di euro 2.500,00, relativo alle annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre accessori di legge e spese processuali liquidate in euro 1.314,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione debitrice l’8 novembre 2024 ed è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti, senza che sia seguita l’esecuzione del comando giudiziale. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in modo meramente formale, senza depositare difese e senza documentare l’avvenuto adempimento. Unitamente all’atto di costituzione è stata depositata una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia recante indicazioni di carattere generale sulle procedure amministrative per l’accredito della Carta docente, che non dà conto di alcuna attività esecutiva riferita alla posizione della ricorrente.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
La mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme ancora dovute in forza del giudicato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In caso di ulteriore mancata esecuzione, si è resa necessaria la nomina di un commissario ad acta. Considerata la natura della controversia e in continuità con le prassi seguite dalla Sezione in fattispecie analoghe, è stato nominato commissario il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, il quale, su istanza di parte ricorrente, dovrà attivarsi e adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ivi compresa la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto e l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza.
In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, l’attività svolta dal commissario ad acta non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo. Le spese del giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta.
Nota della Redazione
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