Modifiche statutarie dei consorzi: immediata efficacia delle variazioni organizzative senza revisione della convenzione (TAR Sardegna n. 635 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le revisioni statutarie di un consorzio tra enti locali che non incidano sul contenuto della convenzione, ma riguardino profili organizzativi interni o l’adeguamento a sopravvenute disposizioni normative, sono immediatamente efficaci e non richiedono l’espletamento della procedura aggravata di revisione convenzionale. Per converso, le modifiche che si riflettono sugli obblighi patrimoniali e sui rapporti finanziari tra i consorziati devono seguire il modulo procedimentale della predisposizione di un nuovo schema di convenzione e della sua approvazione da parte dei consigli comunali. La distinzione tra modifiche organizzative e modifiche incidenti sulla convenzione costituisce espressione non irragionevole del meccanismo statutario e non è affetta da eccesso di potere.
Il Fatto
Il Comune di Samassi impugnava le deliberazioni dell’assemblea consortile del Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale (CISA) nn. 3 e 4 del 10 febbraio 2022, con cui era stato approvato il nuovo regolamento per la ricerca e selezione del personale e si era preso atto dell’immediata efficacia di modifiche statutarie agli artt. 1 e 24 dello Statuto consortile. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, contestando, tra l’altro, la mancata revisione della convenzione consortile, l’adozione prematura del regolamento del personale, basata sul presupposto non perfezionato della trasformazione del Consorzio in Ente Pubblico Economico, e la creazione di una figura giuridica “ibrida” idonea a eludere il divieto di soccorso finanziario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure prospettate. Con riferimento alla deliberazione n. 4/2022, il Collegio ha rilevato come l’art. 31 dello Statuto consortile contempli due distinti moduli procedimentali: uno semplificato, per le revisioni che non comportino modifiche della convenzione, e uno aggravato, per quelle che investono anche la convenzione. Nel caso di specie, la deliberazione n. 7 del 30 settembre 2021 aveva ad oggetto un complesso di modifiche non omogenee; il Consorzio ha correttamente rimesso alla procedura aggravata la sola soppressione dell’art. 8 dello Statuto, in quanto unico segmento idoneo a riflettersi sul contenuto della convenzione e sugli obblighi patrimoniali dei consorziati, trasmettendo ai Comuni il relativo schema convenzionale.
Quanto alle modifiche agli artt. 1 e 24, il Tribunale ha evidenziato come le stesse non incidano in via immediata e diretta sui rapporti finanziari tra gli enti consorziati: l’eliminazione del riferimento all’esercizio di “funzioni” recepisce l’assetto normativo delineato dall’art. 40, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016, mentre la riformulazione dell’art. 24 concerne profili di organizzazione interna dell’ente. Ne deriva che i disallineamenti testuali con la convenzione del 2016 impongono solo un coordinamento successivo, senza trasporre sulla convenzione ogni intervento rivolto all’assetto ordinamentale del Consorzio.
Per quanto attiene alla deliberazione n. 3/2022, il nuovo regolamento di ricerca e selezione del personale si colloca come sviluppo coerente della revisione statutaria dell’art. 24 e risponde all’esigenza di conformare le procedure di reclutamento ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità richiamati dal modello dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016. Il Tribunale ha inoltre escluso il dedotto vizio di contraddittorietà, poiché le deliberazioni nn. 3 e 4 sono state assunte nella medesima seduta e costituiscono espressione di un’unica sequenza deliberativa.
Infine, il Collegio ha disatteso la censura relativa alla violazione del divieto di soccorso finanziario, osservando che le deliberazioni impugnate non dispongono alcun trasferimento finanziario dai Comuni al Consorzio e non fanno applicazione dell’art. 8 dello Statuto. La denunciata violazione resta collocata sul piano degli effetti eventuali e mediati, da verificare con riguardo a distinti atti gestionali eventualmente adottati. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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