Sanzione per omessa demolizione dovuta anche all’occupante dei manufatti abusivi (TAR Sicilia n. 268 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di pagamento prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 costituisce per la P.A. atto dovuto, una volta accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, senza che rilevi la distinzione tra proprietario, detentore o responsabile dell’abuso, poiché la misura trova fondamento nella disponibilità materiale dei manufatti da parte del destinatario della pregressa ingiunzione demolitoria rimasta inevasa. Il giudicato formatosi sul rigetto dell’azione di annullamento dell’ordinanza di demolizione preclude ogni successiva contestazione sulla legittimazione soggettiva del destinatario, estendendosi agli accertamenti che ne costituiscono il fondamento logico-giuridico. L’esito favorevole del procedimento penale per un reato diverso dall’abuso edilizio è privo di rilievo ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente è stata destinataria di una pregressa ordinanza comunale di demolizione, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà di un’azienda sanitaria, gravato da vincolo paesaggistico. Tale ingiunzione è stata impugnata davanti al Tribunale con ricorso definito con sentenza di rigetto, non appellata e passata in giudicato.
Accertata la mancata ottemperanza spontanea all’ordine di demolizione, il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 prevista dalla norma. La ricorrente ha chiesto la revoca in autotutela del provvedimento, invocando l’esito favorevole del procedimento penale. Il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo che il presupposto dell’ingiunzione risieda nella disponibilità materiale dei manufatti da parte di chi era già destinatario dell’ordine demolitorio. Avverso tale rigetto la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo l’errata individuazione della propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha qualificato il rigetto dell’istanza di autotutela come atto di conferma in senso proprio, essendo frutto di un’istruttoria rinnovata, con cui sono stati approfonditi aspetti emersi in sede penale mai valutati in precedenza. L’impugnazione è pertanto ammissibile e tempestiva.
È stata invece dichiarata inammissibile la parte del gravame relativa alla pregressa ingiunzione del 2017, in quanto sostituita dall’ulteriore provvedimento adottato all’esito dell’istanza di autotutela.
Nel merito, il Collegio ha respinto la censura sulla legittimazione soggettiva. Come controdedotto dal Comune, l’ingiunzione di pagamento è stata adottata in forza della pregressa ingiunzione di demolizione, ormai definitiva, sicché il nesso tra i due provvedimenti va letto nei termini di atto doveroso e consequenziale rispetto a un provvedimento amministrativo definitivo. Su tale punto il Tribunale ha richiamato e fatto proprie le considerazioni del TAR Lazio, Roma, Sez. II, sent. 22.06.2020, n. 6883, secondo cui l’adozione della misura sanzionatoria costituisce atto dovuto, essendo la P.A. vincolata nell’an una volta rilevata l’inottemperanza all’ordinanza demolitoria.
La questione sulla spettanza dell’ordine demolitorio in capo alla ricorrente è stata ritenuta coperta da giudicato. Il giudice di prime cure aveva qualificato la ricorrente come attuale proprietaria dei manufatti, tenuta alla loro demolizione in forza della natura reale della misura ripristinatoria. Richiamando il C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 01.06.2010, n. 803, il Collegio ha affermato che gli effetti del giudicato formatosi su una sentenza di rigetto si estendono a tutte le questioni inerenti l’esistenza e la validità del rapporto dedotto in giudizio, scrutinate dal giudice per fondare la decisione.
Quanto all’esito del procedimento penale, il Tribunale lo ha ritenuto privo di conferenza probatoria: il provvedimento di archiviazione riguardava il reato di invasione di terreno di cui all’art. 633 cod. pen., e non una contestazione di abusivismo edilizio, essendo stata la ricorrente immessa nel possesso dell’area in forza di regolare titolo di detenzione. Il dato della qualità di proprietaria dei manufatti abusivi è rimasto, pertanto, incontestato.
Nota della Redazione
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