Sospensione dell’attività di vendita per difetto di istruttoria: la SCIA non protocollata va comunque valutata (TAR Campania n. 5051 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di attività commerciale, il provvedimento con cui il Comune sospende e ordina la cessazione dell’attività di vendita ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998 è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non abbia considerato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sebbene assertivamente non protocollata, qualora il privato produca le ricevute di accettazione e di consegna della comunicazione trasmessa via PEC all’indirizzo dell’ente. L’onere di verifica dell’effettiva ricezione della SCIA e della sua idoneità a costituire titolo abilitativo grava sull’Amministrazione, che deve rideterminarsi tenendo conto di tutti gli elementi emersi, ivi inclusi i dati risultanti dalla visura camerale dell’impresa. L’eventuale inerzia o dismissione della casella di posta elettronica istituzionale non può risolversi in danno del privato che abbia correttamente adempiuto alla comunicazione.

Il Fatto

Il Comune di Crispano adottava un provvedimento con cui sospendeva, per quindici giorni, l’attività di coltivazione di prodotti agricoli e la conseguente vendita, nonché ordinava la cessazione immediata dell’esercizio di vicinato, ritenuto abusivo, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 114/1998 e dell’art. 145, comma 2, della L.R. Campania n. 7/2020.

Il provvedimento si basava sul verbale della Polizia Municipale, che aveva accertato la vendita di prodotti non alimentari (vasi, statuette, batterie, fiori artificiali) non riconducibili a quelli consentiti dall’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 per gli imprenditori agricoli. Il titolare dell’impresa individuale impugnava l’atto, deducendo di aver trasmesso una distinta SCIA per il commercio al dettaglio di fiori e piante.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva prodotto in giudizio una SCIA per l’esercizio di vicinato non alimentare, trasmessa via PEC in data 13 ottobre 2020, corredata dalle relative ricevute di accettazione e di consegna.

La circostanza dedotta dal Comune, di non aver ricevuto o protocollato la segnalazione perché inviata a un indirizzo di posta elettronica dismesso, non è stata ritenuta dirimente. Il giudice ha valorizzato il dato oggettivo delle ricevute di consegna, dimostrando che la casella PEC era ancora attiva. Tale elemento probatorio imponeva all’Amministrazione di valutare la posizione del privato anche alla luce di quella comunicazione.

A ulteriore sostegno, la visura camerale dell’impresa attestava lo svolgimento, sin dal 13 ottobre 2020, dell’attività secondaria di “commercio al dettaglio di fiori e piante”, circostanza che rafforzava la necessità di una verifica completa. Il Tribunale ha quindi concluso che l’ente avrebbe dovuto rideterminarsi, considerando il contenuto e gli effetti della SCIA del 2020 sull’attività di vendita legittimamente esercitabile.

In accoglimento del ricorso, il provvedimento è stato annullato, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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