Condono edilizio, ritardo comunale e prova della datazione delle opere (C.G.A.R.S. n. 202 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio straordinario, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del tempo, ma presuppone la sussistenza e la prova di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, tra cui, con posizione centrale, il requisito temporale di ultimazione delle opere entro il termine fissato dalla normativa invocata. L’onere probatorio grava integralmente sul richiedente la sanatoria e non può essere surrogato da dichiarazioni sostitutive, perizie di parte, dalla conoscenza o tolleranza dei manufatti da parte di più amministrazioni, né dal rilascio di titoli concessori o demaniali, che operano su piani giuridici distinti da quello edilizio. Il mero ritardo dell’amministrazione nella definizione della pratica, pur censurabile sotto il profilo dell’efficienza, non sana il difetto del presupposto sostanziale, né genera un affidamento meritevole di tutela all’accoglimento di una domanda priva dei requisiti di legge.

Il Fatto

Una cooperativa sociale proponeva istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994, per manufatti insistenti su area del demanio marittimo. Il Comune avviava il procedimento di verifica e, con provvedimento del 4 aprile 2024, rigettava definitivamente la domanda, rilevando la mancata dimostrazione della ultimazione delle opere, nella loro consistenza, entro il 31 dicembre 1993.

Avverso gli atti endoprocedimentali e il diniego finale la cooperativa ricorreva al TAR Sicilia, che dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e rigettava i motivi aggiunti avverso il provvedimento conclusivo. Proposto appello, la cooperativa insisteva per l’accertamento del diritto al rilascio della sanatoria, invocando il silenzio-assenso sul condono e sulla perizia giurata sostitutiva ex art. 28 l.r. n. 16/2016, gli effetti della conferenza di servizi del 27 agosto 2018 e del giudicato di questo Consiglio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma anzitutto l’inammissibilità del ricorso introduttivo, per essere gli atti impugnati endoprocedimentali e non lesivi, concentrando il vaglio sul diniego conclusivo. La ratio portante della sentenza appellata viene individuata non su un piano procedimentale, ma nel difetto del presupposto sostanziale della sanatoria: la mancata prova della ultimazione delle opere entro il termine legale.

Il Collegio richiama il principio per cui, in materia condonistica, il silenzio-assenso presuppone la sussistenza dei requisiti di legge e non si forma in loro assenza. L’onere probatorio grava sul richiedente e le perizie di parte, pur analitiche, non vincolano il giudice né surrogano la prova rigorosa richiesta. Assume rilievo decisivo lo iato tra la consistenza dei manufatti indicata nell’istanza originaria e quella oggi rivendicata, sintomo di una successiva trasformazione del compendio.

Quanto al ritardo dell’amministrazione, la Corte osserva che esso, pur censurabile, non sana il difetto sostanziale, né consolida un affidamento tutelabile. L’assunto secondo cui un più tempestivo pronunciamento avrebbe consentito l’accesso al condono del 2003 resta meramente ipotetico: il Comune non era tenuto a trasporre d’ufficio l’istanza nella diversa disciplina.

La sentenza n. 479 del 2024 di questo Consiglio, intervenuta sulla revoca della concessione demaniale, non ha statuito sulla regolarità edilizia né sulla condonabilità: la vicenda demaniale e quella edilizia restano giuridicamente distinte, espressione di poteri diversi. Neppure la conferenza di servizi del 2018 può estendere i propri effetti sostitutivi al titolo in sanatoria, né il principio del contrarius actus è pertinente, mancando un atto di ritiro della determinazione conferenziale. La certificazione di preminente interesse pubblico non surroga i requisiti propri della sanatoria. L’appello è quindi respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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