Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 14513 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificare l’eventuale inadempimento dell’amministrazione. L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte di un titolo esecutivo passato in giudicato, notificato nelle forme di legge, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore decorso infruttuoso del termine assegnato. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione debitrice, secondo i principi generali in tema di prova tra debitore e creditore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivarla, accreditando la somma di euro 500,00.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione a tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio depositando una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Secondo il Collegio, la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento. L’amministrazione, quale debitrice, avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto, mentre è rimasta inerte.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Il Collegio non ha ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, che non ottempera ai giudicati determinando la necessità di ulteriori giudizi. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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