Silenzio-diniego sulla sanatoria edilizia e sorte dell’ingiunzione di demolizione (TAR Sicilia n. 266 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 determina la sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione di demolizione fino alla definizione del procedimento di sanatoria. Decorso il termine di sessanta giorni senza che l’Amministrazione adotti una determinazione espressa, si forma per silentium un provvedimento tacito di diniego della regolarizzazione edilizia. L’ingiunzione di demolizione riacquista allora cogenza e può essere portata ad esecuzione. Il provvedimento tacito di diniego costituisce determinazione autonoma e deve essere impugnato tempestivamente: la sua mancata impugnazione rende improcedibile il gravame proposto avverso l’ordine di demolizione. Nell’ipotesi di ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, ogni deduzione sull’impossibilità in concreto di eseguire la demolizione attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di cespiti immobiliari nel territorio di Palermo, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica. Avverso tale determinazione ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, deducendo l’illegittimità del provvedimento sotto distinti profili.

Nelle more, il ricorrente ha presentato due istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riferite alle opere ubicate in particelle catastali diverse. Con decreto presidenziale è stata dapprima concessa la misura cautelare inaudita altera parte; all’esito della camera di consiglio l’istanza è stata poi respinta per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. All’udienza di discussione il difensore ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per le sole determinazioni relative a una particella.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del primo motivo per cessazione della materia del contendere, sulla scorta della dichiarazione di parte e della relazione dell’Amministrazione da cui emerge l’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità per le opere ricadenti in una delle particelle.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ne ha rilevato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Il ricorrente aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia dall’art. 14 legge reg. n. 16/2016, senza che l’Amministrazione adottasse alcuna determinazione espressa. Il decorso del termine di sessanta giorni nel silenzio della P.A. implica la formazione in via tacita di un provvedimento di diniego.

Il Tribunale ha precisato che l’ingiunzione di demolizione, rimasta sospesa nella sua efficacia a seguito della presentazione della richiesta di sanatoria, decorso il suddetto termine riacquista cogenza e può essere portata ad esecuzione. Il Comune si è dunque determinato, sia pure per silentium, nel senso di ritenere le opere prive di idoneo titolo edilizio. Eventuali deduzioni contrarie avrebbero dovuto essere prospettate tempestivamente contro tale determinazione, che non risulta impugnata.

Il secondo motivo è stato rigettato. Nell’ipotesi di ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, ogni deduzione sull’impossibilità in concreto di eseguire la demolizione, e sulla conseguente fiscalizzazione dell’abuso, attiene alla fase esecutiva del provvedimento e non ne incide sulla legittimità. Il Collegio ha richiamato sul punto il consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato da Cons. Stato, Sez. II, sent. 11.01.2023, n. 360. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della particolare natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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