Modifiche statutarie delle partecipate e controllo analogo congiunto (TAR Sicilia n. 210 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con le quali gli enti pubblici soci modificano lo statuto di una società partecipata per ridefinirne l’assetto organizzativo e la distribuzione delle competenze tra gli organi interni costituiscono atti di macro-organizzazione, espressione della potestà pubblicistica con cui l’amministrazione conforma autoritativamente lo strumento societario destinato all’erogazione del servizio pubblico. Esse si collocano a monte dell’attività gestionale disciplinata dal diritto privato e sono pertanto devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non trovando applicazione l’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, che riguarda la gestione del personale. La motivazione di tali atti è adeguata quando rende comprensibile la congruità e la non irragionevolezza del nuovo modello organizzativo, senza necessità di inutili appesantimenti; il sindacato giudiziale resta limitato al travisamento del fatto e all’eccesso di potere manifesto. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che ha prorogato la gestione commissariale non travolge gli atti adottati in forza di una nomina divenuta inoppugnabile, trattandosi di rapporti esauriti.
Il Fatto
Il ricorrente è il Direttore generale di una società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale mediante impianto a fune, partecipata al 50% dal Comune di Erice e al 50% dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. I compiti del Direttore generale erano disciplinati da alcune clausole statutarie introdotte nel 2017, che ne prevedevano il coinvolgimento nei poteri di amministrazione e rappresentanza del Consiglio di amministrazione e del Presidente.
Con deliberazioni del 2021 gli enti soci hanno modificato lo statuto, rendendo facoltativa la nomina del Direttore generale; con una successiva deliberazione del 2023 la clausola è stata definitivamente soppressa. Il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e, con motivi aggiunti, l’illegittimità della proroga dell’incarico commissariale dichiarata incostituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Le delibere con cui gli enti soci incidono sullo statuto della partecipata sono provvedimenti di natura autoritativa, preliminari e prodromici rispetto alle successive vicende societarie, come affermato dalle Sezioni Unite n. 23200 del 2009 e n. 5424 del 2021. Il richiamo all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 non è pertinente, poiché la norma riguarda la gestione del personale, mentre gli atti impugnati appartengono alla macro-organizzazione.
Respinse le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, il TAR rileva che le delibere hanno effetti lesivi attuali, avendo prima ridimensionato e poi soppresso la figura del Direttore generale. La delibera assembleare del 2021 è priva di spessore provvedimentale e di autonomi effetti pregiudizievoli. È invece irricevibile, perché tardiva, la censura sull’incompetenza del Commissario, non essendo stato impugnato l’atto di nomina.
Nel merito, il ricorso è infondato. La motivazione degli atti di macro-organizzazione può essere sintetica: le delibere richiamano la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 29/SEZAUT/2019/FRG e la finalità di garantire un controllo effettivo e strutturale da parte dei soci. La scelta di potenziare le attribuzioni dell’organo amministrativo collima con il dichiarato fine di attuare il controllo analogo congiunto, rendendo il percorso logico intellegibile.
Quanto alla contraddittorietà, gli atti organizzativi godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per conclamata abnormità, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 5143 del 2018. Gli esiti gestionali positivi del modello precedente non dimostrano l’irragionevolezza delle misure, la cui efficacia sarà valutabile ex post, previo congruo periodo di osservazione. La censura sull’illegittimità della proroga commissariale è infine infondata, poiché la nomina è divenuta inoppugnabile e integra un rapporto esaurito non toccato dalla declaratoria di incostituzionalità.
Nota della Redazione
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