Canone unico patrimoniale: illegittimo il regolamento comunale che ignora il canone antenne (TAR Sicilia n. 206 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che assoggetta gli impianti di radiocomunicazione alla tariffa ordinaria del canone unico patrimoniale, senza prevedere il canone fisso di 800 euro per impianto, è illegittimo per violazione dell’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019. Per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica non rientranti nella previsione del comma 831, il legislatore statale ha introdotto una disciplina speciale che fissa il canone in 800 euro per ogni impianto. Tale importo non è modificabile dall’ente ai sensi del comma 817, né è soggetto ad alcun altro onere finanziario. La fonte secondaria recessiva cede dinanzi alla fonte primaria statale, con conseguente annullamento del regolamento in parte qua e degli atti applicativi.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di radiocomunicazione occupante un’area comunale riceveva dal Comune una nota con cui si intimava il pagamento del canone unico patrimoniale per l’anno 2021 e per il primo semestre 2022, per importi complessivamente superiori a 21.000 euro.

La società impugnava la nota e il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 244 del 28 luglio 2021, nella parte in cui consentiva l’assoggettamento a tali importi. Chiedeva, in via principale, l’annullamento degli atti e, in via subordinata, l’accertamento del proprio obbligo di corrispondere solo 800 euro ai sensi dell’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, con condanna del Comune alla restituzione di quanto eventualmente versato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la legge n. 160/2019, che ha istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione di una pluralità di prelievi. Il comma 816 ne definisce l’ambito; il comma 817 impone l’invarianza di gettito; il comma 831 disciplina le occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità, con tariffa forfettaria parametrata alle utenze.

Il punto decisivo è il comma 831-bis, introdotto dall’art. 40, comma 5-ter, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. Esso prevede che gli operatori che forniscono servizi di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, non rientranti nella previsione del comma 831, siano soggetti a un canone di 800 euro per ogni impianto. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e non è applicabile alcun altro onere, reale o contributo, comunque denominato, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003.

Il regolamento comunale impugnato, all’art. 32, riproduce il solo comma 831 e nulla dispone per gli impianti di comunicazione elettronica. La disciplina regolamentare risulta quindi antitetica rispetto alla norma statale, che fissa un canone fisso e non modificabile, prescindendo dalla superficie occupata e dal numero delle utenze.

Il Collegio ha aderito alla giurisprudenza del medesimo Tribunale (sentenze n. 439 e 440 del 21 febbraio 2025) e al parere del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva (parere n. 292/2023), che hanno ritenuto il regolamento comunale illegittimo per violazione dell’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, con decorrenza del canone antenne dall’anno 2022.

Il ricorso è stato accolto nei limiti del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Sono stati annullati il regolamento in parte qua e il provvedimento applicativo, con obbligo del Comune di conformarsi alla decisione. Le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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