Carta del docente: l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario non ammette inerzie dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3130 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, nel caso di mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e, all’esito, ordina l’esecuzione, assegnando un termine per adempiere e nominando fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’assegnazione del termine e la nomina del commissario costituiscono gli strumenti processuali per garantire l’effettività della tutela, senza che occorra una nuova fase di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione ridotta in ragione della natura seriale della controversia e della mancanza di questioni complesse.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo complessivo di 2.500,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva provveduto all’accredito delle somme. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quale condizione per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva fornito prova di aver dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti intermedi.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso opererà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività commissariale, affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non comporta alcun compenso, trattandosi di funzione rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in misura ridotta. La scelta è motivata dal carattere seriale della controversia e dall’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, in coerenza con il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, citato in motivazione. Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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