Ordine di demolizione, illegittima l’estensione al mero convivente non proprietario (TAR Sicilia n. 26 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, è illegittimo nei confronti del soggetto che non risulti titolare di diritti reali sull’immobile e non sia stato né autore materiale né committente degli interventi contestati. Nei confronti del proprietario, invece, il provvedimento ha natura vincolata: l’Amministrazione è tenuta ad adottarlo in presenza di opere realizzate sine titulo, senza che assumano rilievo il decorso del tempo dalla realizzazione, la destinazione ad abitazione principale, l’impatto socio-abitativo della misura o la prospettata possibilità di una futura regolarizzazione. L’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, né alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Tecnico di un Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato ad uso abitativo, realizzato in assenza di titoli edilizi, oltre a opere di recinzione e sistemazione della corte pertinenziale. Il provvedimento, adottato a seguito di sopralluogo, è stato notificato ai destinatari con termine di novanta giorni per il ripristino dello stato dei luoghi.
Il fabbricato, risalente a circa trentacinque o quaranta anni prima, costituisce da lungo tempo l’abitazione principale dei nuclei familiari dei ricorrenti. Uno di essi è proprietario esclusivo per successione testamentaria; l’altro, figlio del primo, convive nell’immobile senza essere titolare di alcun diritto reale. I ricorrenti deducono la carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo, l’erronea applicazione della normativa edilizia, il difetto di istruttoria e motivazione, la sproporzione e l’intempestività dell’ordine. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la posizione del ricorrente privo di diritti reali. Dagli atti non risulta che egli sia proprietario dell’immobile, né è provato o anche solo dedotto che abbia avuto un ruolo quale autore materiale o committente delle opere contestate. In assenza di tali elementi, l’estensione nei suoi confronti dell’ordine di demolizione è priva di fondamento e l’atto è illegittimo per questa parte.
Quanto all’altro ricorrente, il provvedimento impugnato descrive analiticamente le opere, ne indica le caratteristiche dimensionali e costruttive e dà atto della loro realizzazione sine titulo, richiamando la disciplina repressiva dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il quadro emergente non è scalfito dalle censure, tutte infondate.
La contestazione del difetto di motivazione e dell’erronea applicazione della norma si presenta generica. Il provvedimento, di natura vincolata, reca una puntuale individuazione delle opere abusive e ne consente la chiara riconducibilità alla fattispecie repressiva, che impone l’ordine di demolizione in presenza di interventi realizzati senza titolo abilitativo. L’individuazione delle opere e della loro abusività esclude sia il lamentato difetto di motivazione sia l’insussistenza dei presupposti applicativi.
La funzione dell’atto repressivo è ristabilire la legalità violata. L’interesse pubblico alla rimozione è quindi in re ipsa, senza necessità di ulteriore motivazione. Le doglianze su proporzionalità, lungo decorso del tempo e impatto socio-abitativo non sono fondate, trattandosi di profili che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), non assumono rilievo dinanzi a un provvedimento vincolato quale l’ordine di demolizione.
In caso di interventi realizzati senza titolo, l’Amministrazione è tenuta ad adottare la misura ripristinatoria, a prescindere dal decorso del tempo e da profili soggettivi del privato, senza poter effettuare valutazioni comparative idonee a condurre a soluzioni diverse. Il ricorso è quindi accolto limitatamente alla posizione del ricorrente non proprietario e respinto per la restante parte. Quanto alle spese, il Collegio dichiara la non ripetibilità in luogo della compensazione, poiché questa presuppone oneri reciproci e il Comune, non costituitosi, non ha sostenuto alcuna spesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.