Silenzio sull’accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale (TAR Veneto n. 1268 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, quando si protragga nel tempo, integra un fatto nuovo che legittima la presentazione di una nuova istanza di accesso agli atti. Il soggetto che ha presentato la domanda di protezione è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione del provvedimento conclusivo, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Formatosi il silenzio sull’istanza, l’Amministrazione non può invocare ragioni di esclusione ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 che non abbia allegato, né può giovarsi della mancata contestazione dei fatti rappresentati dal ricorrente. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio e ordina l’ostensione dei documenti richiesti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 18 febbraio 2025 la domanda di protezione internazionale. In data 5 novembre 2025 ha chiesto alla Commissione Territoriale competente copia del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. Non avendo ricevuto risposta, e dopo che la Questura gli aveva comunicato che il provvedimento definitivo era in fase di notifica — senza che egli lo abbia mai ricevuto —, in data 5 febbraio 2026 ha presentato una ulteriore istanza di accesso.
Formatosi il silenzio, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, la declaratoria del diritto di accesso e la condanna all’esibizione della documentazione. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità. L’istanza del 5 febbraio 2026 rappresenta fatti ulteriori rispetto a quella del 5 novembre 2025, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2006. Il protrarsi nel tempo della mancata conclusione del procedimento costituisce di per sé un fatto nuovo, che legittima la presentazione di nuove domande di accesso.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondati il terzo e il quarto motivo, incentrati sulla violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006. Il ricorrente, quale soggetto che ha presentato la domanda di protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata all’ostensione del provvedimento conclusivo del procedimento.
È ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento. Nel costituirsi, l’Amministrazione non ha contestato i fatti rappresentati nel ricorso, né ha allegato ragioni di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato è pertanto illegittimo.
Il ricorso va accolto, con accertamento del diritto del ricorrente all’accesso e obbligo dell’Amministrazione di ostensione dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. I restanti motivi restano assorbiti.
Nulla sulle spese: il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Richiamando Cass. civ., sez. I, n. 5834 del 2024, il Collegio ricorda che, quando la parte ammessa al beneficio sia vittoriosa contro un’Amministrazione statale, il compenso del difensore va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con separato decreto su istanza del difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.