Esonero dal turno notturno e divieto di duplicazione delle tutele assistenziali (TAR Sicilia n. 1368 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dal lavoro notturno previsto dall’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001, pur non richiamando espressamente il principio di alternanza, è istituto riconducibile al complesso unitario delle tutele indirette della salute psico-fisica della persona con disabilità grave. Ne consegue che il beneficio, in astratto frazionabile tra più aventi titolo, incontra il limite della sua concreta fruizione alternativa e non cumulativa. È pertanto legittimo il diniego opposto all’istanza di esonero dal turno notturno quando l’altro coniuge già fruisca in via continuativa del medesimo beneficio per assistere la stessa persona con disabilità grave, non configurandosi una fruizione alternata ma una duplicazione di tutele, in contrasto con la ratio del sistema e con le esigenze di buon andamento dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, già autorizzata a fruire dei permessi mensili ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, ha chiesto in via ulteriore l’esonero dal turno notturno ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 per le medesime finalità assistenziali.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando che il coniuge, appartenente all’Arma dei Carabinieri, fruiva già dell’esonero dai servizi notturni per l’assistenza al medesimo familiare, con conseguente contrasto con il principio di alternanza e con l’individuazione di un unico referente. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001, dell’art. 18 del d.P.R. n. 51/2009 e dell’art. 24 del d.P.R. n. 57/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo la disciplina dei permessi retribuiti da quella dell’esonero dal lavoro notturno. Il primo istituto è regolato dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 105/2022, che ha superato il previgente principio del “referente unico” ammettendo la fruizione del diritto, in via alternativa, a più soggetti tra quelli elencati.
Il secondo è previsto dall’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 151/2001 e recepito per il personale delle Forze di polizia dall’art. 18 del d.P.R. n. 51/2009. Esso non contempla espressamente il principio di alternanza.
Il Tribunale ritiene nondimeno che tale principio vada esteso in via interpretativa anche all’esonero notturno. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 8798 del 17.10.2022, il Collegio qualifica l’esonero come strumento di tutela indiretta del disabile, al pari degli altri istituti assistenziali, riconducibile alla protezione della salute psico-fisica quale diritto fondamentale e al riconoscimento nelle formazioni sociali. Da qui la lettura unitaria delle misure, orientata alla flessibile ripartizione del carico di cura.
Il Collegio esclude che il richiamo al superato “referente unico”, contenuto nel provvedimento, ne determini l’illegittimità. Soccorre la regola del provvedimento plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni autonome per sorreggere l’atto, secondo Cons. Stato n. 4866/2020. Il principio di alternanza, esplicitato dal novellato art. 33, comma 3, impedisce che i benefici siano cumulati o sovrapposti per la medesima esigenza assistenziale e nel medesimo arco temporale.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio osserva che la richiesta della ricorrente avrebbe determinato non una fruizione alternata, ma una duplicazione del beneficio, con due lavoratori contemporaneamente e integralmente esonerati dal turno notturno per assistere la stessa persona. L’esigenza di cura risultando già soddisfatta dal beneficio concesso all’altro coniuge, il diniego è quindi legittimo nel suo esito finale. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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