Relazioni di servizio ostensibili: il segreto difensivo non copre i rapporti interni (TAR Campania n. 1209 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le relazioni di servizio redatte dai responsabili degli uffici sulle mansioni svolte da un dipendente non rientrano tra i documenti sottratti al diritto di accesso dal segreto professionale tra difensore e difeso, non costituendo pareri su liti in potenza o in atto, atti defensionali o relativa corrispondenza ai sensi dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996. L’Amministrazione non può negare l’ostensione di una parte di tali relazioni dopo averle depositate in un giudizio civile: documenti di identica natura sono soggetti alla medesima disciplina quanto alla loro conoscibilità. La decadenza dal mezzo di prova nel processo del lavoro non fa venir meno l’interesse del richiedente alla conoscenza della documentazione in sede amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un ente pubblico di ricerca con profilo di collaboratore amministrativo, ha adito il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, per far accertare lo svolgimento di mansioni superiori a far data dal 2019 e rivendicare il relativo trattamento retributivo.
Nel 2025 ha presentato istanza di accesso per ottenere le relazioni che i responsabili dell’ufficio di appartenenza avevano reso sulle mansioni espletate. L’Amministrazione ha dapprima negato l’ostensione invocando la corrispondenza con l’Avvocatura dello Stato; poi, in sede di costituzione nel giudizio civile, ha depositato alcune di quelle relazioni. A fronte di una seconda istanza, l’ente ha osteso solo tre dichiarazioni, negando le restanti in forza del d.P.C.M. n. 200 del 1996. La ricorrente ha impugnato la nota di diniego parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo, con cui si denuncia la violazione della legge n. 241/1990 e del d.P.C.M. n. 200 del 1996, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
La resistente ha fondato il diniego sull’art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996, che sottrae all’accesso i pareri resi su liti in potenza o in atto, gli atti defensionali e la relativa corrispondenza, a tutela della riservatezza del rapporto tra difensore e difeso.
Il Tribunale ritiene però che le relazioni richieste non siano riconducibili a tali categorie: si tratta di relazioni di servizio, redatte dai responsabili degli uffici presso cui la ricorrente ha prestato attività. Esse non sono atti defensionali né pareri sulla lite, ma dichiarazioni interne sull’organizzazione del lavoro.
Il Collegio valorizza l’interesse conoscitivo della ricorrente, in ragione della pendenza del giudizio tra le stesse parti. Rileva inoltre la contraddittorietà dell’azione amministrativa: l’ente ha reso conoscibili alcune relazioni depositandole in giudizio, negando le altre. Non convince la tesi della coerenza con le strategie processuali, perché documenti di identica natura devono seguire la stessa disciplina di conoscibilità.
Irrilevante è l’eccezione di decadenza dal mezzo di prova nel processo del lavoro: l’eventuale decadenza, da valutare in quella sede, non elimina l’interesse alla conoscenza degli atti in via amministrativa. Il ricorso è accolto e l’ente è condannato a consentire l’accesso entro trenta giorni, con rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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