Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del personale scolastico (TAR Marche n. 309 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo giudiziale all’amministrazione. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza e fissa il termine per provvedere. La mera costituzione formale del resistente, che non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. Per l’ipotesi di inerzia è nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro il termine assegnato.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Fermo n. 315/2024 pubblicata il 16.12.2024, ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. Il giudice ha inoltre posto a carico dell’amministrazione i due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, richiesto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il termine risulta rispettato, essendo decorso prima della proposizione del ricorso: l’iniziativa è dunque ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La costituzione è rimasta meramente formale, sicché non sussiste alcun argomento idoneo a contrastare l’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. A tal fine assegna il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della struttura ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile spirarsi del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio rileva che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’amministrazione al relativo pagamento, liquidato in ottocento euro per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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