Recupero corrispettivi sanitari e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1330 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le note di recupero delle differenze tariffarie adottate dall’Azienda sanitaria nei confronti delle strutture convenzionate non costituiscono atti di regolamentazione della tariffa, ma determinazioni applicative di normativa primaria per il recupero di somme indebitamente erogate. Esse non attuano alcun potere discrezionale e incidono su una posizione di diritto soggettivo della struttura privata destinataria. La controversia non rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che ne esclude espressamente le questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, né in quella di cui alla lett. c). Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ex art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Le strutture sanitarie ricorrenti, convenzionate con il servizio sanitario regionale, hanno impugnato la determinazione con cui l’ASP di Messina, nel liquidare i corrispettivi di un mese del 2024, ha contestualmente previsto il recupero di somme riferite a prestazioni di diagnostica erogate nel biennio 2010-2011, in asserita esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Messina.

La pretesa restitutoria era già stata oggetto di un giudizio civile: il Tribunale aveva accolto l’azione di accertamento negativo delle strutture, ma la Corte d’Appello, in riforma, aveva condannato le stesse alla restituzione. Pendendo ricorso per Cassazione e istanza di revocazione, e malgrado le somme fossero già state di fatto recuperate mediante trattenute mensili, l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento di recupero, impugnato dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda resistente, richiamando l’ordine logico di trattazione delle questioni fissato dall’art. 76, comma 4, cod. proc. amm. e dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. La verifica dei presupposti processuali precede ogni delibazione nel merito, così come la decisione sull’eccepita cessazione della materia del contendere. Esclusa l’operatività del principio della ragione più liquida, che presuppone la preventiva affermazione della giurisdizione, il TAR esamina nel merito l’eccezione.

Richiamando la giurisprudenza del Cons. giust. amm. Sicilia n. 503 del 2022, il Collegio osserva che le note di recupero delle differenze tariffarie non sono atti di regolamentazione della tariffa, di natura autoritativa e tecnicamente discrezionale, ma determinazioni che applicano la normativa primaria per recuperare somme indebitamente erogate. Esse non attuano alcun potere discrezionale e incidono su una posizione di diritto soggettivo delle strutture destinatarie. Nemmeno il procedimento di accertamento del quantum presenta margini di discrezionalità comparativa degli interessi, riducendosi all’applicazione di parametri predeterminati.

La circostanza che la richiesta di pagamento sia preceduta da una ricognizione degli esiti dei giudizi intervenuti non muta la natura dell’azione: si tratta di mera constatazione di fatti, scevra da connotazioni discrezionali, mentre il recupero risulta necessitato dal decreto assessoriale di determinazione delle tariffe. Il TAR richiama altresì due propri precedenti conformi, sez. IV n. 4726 e n. 4728 del 2024.

Il Collegio esclude infine che la lite ricada nella giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni e servizi pubblici ma ne esclude espressamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Poiché la pretesa creditoria ha natura puramente patrimoniale, sorge in un rapporto paritetico e non involge l’esercizio di poteri autoritativi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda secondo le modalità e i termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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