Annullamento d’ufficio tardivo del titolo edilizio in sanatoria (TAR Sicilia n. 1269 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria va individuato secondo la formulazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 vigente alla data di adozione del provvedimento da rimuovere, non secondo la disciplina in vigore al momento dell’autotutela. Il superamento del termine è consentito solo nelle ipotesi del comma 2-bis, quando la falsità dei presupposti derivi da una condotta penalmente rilevante o sia imputabile esclusivamente al dolo del privato, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione di svolgere una compiuta istruttoria. In assenza di falsa o non veritiera rappresentazione dei fatti, il potere di autotutela esercitato tardivamente è illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato all’asta un’unità immobiliare collocata al quarto piano di un edificio di Taormina, subentrando nelle pregresse domande di condono presentate dal dante causa. Il Comune, con determinazione del 4 settembre 2020, ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria relativo all’unità, richiamando le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza del 22 aprile 1992.
Dopo un’istanza di accesso agli atti presentata da un controinteressato, il Comune ha avviato nel luglio 2024 un procedimento di annullamento d’ufficio, conclusosi con la determina del 15 ottobre 2025: il parere del 1992 era stato reso nell’ambito di una sanatoria ex legge n. 47/1985 e riguardava vani con destinazione “mansarda” e “ripostiglio”, mentre l’istanza del 2004 concerneva una “camera con bagno (monovano)”. Il Comune ha ritenuto necessaria l’emissione di un nuovo parere paesaggistico e ha disposto l’annullamento. La società ha impugnato la determina, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo temporale. Il titolo in sanatoria è stato rilasciato il 4 settembre 2020 e annullato il 15 ottobre 2025: il potere è stato esercitato a distanza di poco più di cinque anni. Ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il termine è stato dapprima ridotto a dodici mesi e poi a sei, ma il Tribunale precisa che, in presenza di un mutamento di disciplina meramente temporale, il termine applicabile è quello vigente alla data di emanazione del provvedimento da rimuovere. Nel caso concreto, pertanto, non poteva superarsi il limite di diciotto mesi.
Il superamento del termine è ammesso solo nei casi del comma 2-bis. La giurisprudenza amministrativa richiamata distingue due ipotesi: la falsità dei presupposti frutto di condotta penalmente rilevante, accertata in sede penale, e l’erroneità dei presupposti non imputabile all’Amministrazione e riconducibile esclusivamente al dolo del privato. In quest’ultimo caso il dies a quo decorre dal momento della scoperta dei fatti, purché l’impossibilità di conoscere le circostanze rilevanti sia imputabile al beneficiario del titolo e non alla negligenza dell’ente procedente.
Il Tribunale verifica allora se il Comune abbia fondato l’autotutela sulla falsa o non veritiera rappresentazione dei fatti. L’ente ha valorizzato la discrasia tra la destinazione “mansarda” del vano indicata nel parere del 1992 e quella di “camera con bagno (monovano)” dell’istanza del 2004, sostenendo un aumento di volume e di superficie.
La verifica della relazione tecnica a firma del professionista, espressamente richiamata nella determinazione in sanatoria del 2020 e recante il timbro di approvazione comunale, mostra però il contrario. La relazione indica l’autorizzazione paesaggistica del 1992 come riferita a un “ripostiglio” e a una “mansarda”; precisa l’assenza di qualsivoglia modifica esterna e l’unica variazione consistente nella destinazione d’uso; richiama i pareri favorevoli espressi nel 1982 e nel 1992. Il confronto tra la planimetria allegata alla relazione e la pianta del progetto in sanatoria evidenzia ictu oculi la coincidenza della “mansarda” con il “monovano”.
Non sussistono, dunque, gli estremi di una immutatio veri: la società ha fornito gli elementi necessari per ricostruire l’intero contesto, senza indurre in errore l’Amministrazione. Mancando la falsa rappresentazione dei fatti, il potere di autotutela risulta esercitato tardivamente, in contrasto con la disciplina richiamata, ciò che consente di prescindere dall’esame delle ulteriori censure. Il primo motivo è fondato; il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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