Nessun risarcimento per affidamento incolpevole se il privato edifica in difformità (TAR Toscana n. 1508 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento incolpevole conseguente all’annullamento giurisdizionale di un permesso di costruire rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., quando sia dedotta in materia edilizia. Nel merito, non è configurabile un affidamento meritevole di tutela quando il privato abbia indotto in errore l’amministrazione con una relazione tecnica difforme dallo stato reale dei luoghi e abbia poi edificato in totale difformità dal titolo assentito. In tal caso difetta lo stesso danno evento, poiché l’illegittimità del provvedimento annullato risale alla condotta dello stesso istante e l’ordinanza di demolizione non impugnata accerta definitivamente la difformità dell’opera.

Il Fatto

Una società immobiliare ha convenuto in giudizio il Comune di Calenzano chiedendo il risarcimento dei danni patiti per effetto dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rilasciatole. Il titolo edilizio era stato annullato dal TAR Toscana e la decisione confermata dal Consiglio di Stato n. 1369 del 2016.

La domanda risarcitoria, inizialmente proposta davanti al giudice ordinario, è stata riproposta davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione della Corte di Appello di Firenze n. 2107 del 2025. La ricorrente ha quantificato il pregiudizio in oltre un milione di euro, tra danno emergente e lucro cessante.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26080 del 2025, il Tribunale osserva che l’azione di risarcimento per lesione dell’affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario fuori da tali materie. Poiché la pretesa riguarda un permesso di costruire, opera la giurisdizione esclusiva in materia edilizia.

Nel merito, la domanda è infondata. Il permesso era stato assentito sull’erronea qualificazione dei lotti come “lotti liberi”, poiché uno di essi era intercluso e privo di accesso carrabile: proprio la relazione tecnica allegata all’istanza aveva rappresentato i luoghi difformemente dallo stato reale.

Il Collegio valorizza l’attività amministrativa successiva all’annullamento. A seguito dell’istanza di sanatoria ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune ha accertato che l’intervento aveva realizzato un unico corpo di fabbrica in totale difformità dal titolo annullato. Di qui il diniego di sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione, rimasta non impugnata.

Il Tribunale richiama la motivazione del Tribunale di Prato, secondo cui l’affidamento sulla legittimità del titolo non può dirsi in buona fede se il privato ha costruito in modo difforme dal progetto. Grava sull’istante l’onere della prova della conformità dell’opera.

Difetta dunque lo stesso danno evento: la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale presuppone un affidamento incolpevole, escluso quando è la stessa ricorrente, inducendo in errore il Comune, ad aver dato causa all’illegittimità del titolo annullato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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