Riporto di materiale edilizio e manufatti prefabbricati integrano nuova costruzione (TAR Piemonte n. 1558 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo spianamento di un terreno agricolo mediante riporto di materiale misto proveniente da demolizioni, per ampia superficie e rilevante spessore, integra una significativa alterazione del piano di campagna estranea alla destinazione agricola e legittima la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, non essendo riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001. L’installazione di manufatti leggeri o prefabbricati, muniti di servizio igienico e stabilmente posizionati, costituisce nuova costruzione poiché la natura precaria dell’opera va accertata secondo il criterio funzionale e non strutturale: rileva la destinazione a soddisfare esigenze non meramente temporanee, non la smontabilità o l’assenza di ancoraggio al suolo. Il richiamo all’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 non inficia l’ordinanza di demolizione quando esso è circoscritto alla sola, successiva ed eventuale fase di acquisizione al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il Comune di Cumiana ha ingiunto al ricorrente la rimozione di opere abusive consistenti nello spianamento di un terreno mediante riporto di materiale misto frantumato proveniente da demolizioni, per una superficie di mq. 2.000 e un’altezza compresa tra 20 e 50 centimetri. Il provvedimento richiamava l’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, in tema di interventi eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività. Il destinatario ha impugnato l’ordinanza davanti al giudice amministrativo, deducendo l’errata applicazione della disciplina invocata, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria e di motivazione.
A seguito di un ulteriore sopralluogo il Comune ha adottato una seconda ordinanza, con cui ha ingiunto la rimozione di due manufatti stabilmente posizionati, dotati di servizio igienico e collegati a un’unica fossa. Avverso tale atto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, sostenendo la natura precaria e amovibile dei manufatti e la loro compatibilità con la destinazione agricola della zona.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Il riporto di materiale da demolizione su un’ampia superficie e per uno spessore rilevante realizza una significativa alterazione del piano di campagna, estranea alla vocazione agricola del fondo. La relazione di sopralluogo e la documentazione fotografica evidenziano una vasta distesa di pietrisco che impedisce la coltivazione. Non convince la tesi del materiale sparso per assorbire il fango: lo stato dei luoghi imprime all’area una destinazione diversa da quella agricola.
Trova quindi applicazione l’art. 27 del d.p.r. n. 380/2001, che legittima la sanzione demolitoria nei casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quanto all’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, il richiamo contenuto nell’atto impugnato è circoscritto alla successiva ed eventuale fase di accertamento dell’inosservanza e di acquisizione al patrimonio comunale, non alla emissione della misura demolitoria. Il motivo è infondato anche sotto il profilo dell’art. 6, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001: la distesa di pietrisco e materiale edilizio di scarto non configura un movimento terroso funzionale alle esigenze agricole, assumendo le sembianze di un piazzale.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio esclude la natura precaria dei manufatti. Dalla documentazione fotografica emerge che non si tratta di caravan ma di strutture prefabbricate di metri 8,60 per 3,90, alte tra i 2,70 e i 3 metri, munite di servizio igienico. La loro persistente presenza in loco depone per un utilizzo stabile.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la natura precaria di un’opera va desunta secondo il criterio funzionale e non strutturale: non rileva l’assenza di ancoraggio al suolo, ma la destinazione a soddisfare esigenze non meramente temporanee. Nel caso di specie la parte non documenta un uso contingente, con la conseguenza che i manufatti configurano nuova costruzione. Richiamata sul punto Cons. Stato, I, n. 1085 del 2025. Venuta meno l’illegittimità derivata e accertata la difformità dell’installazione dalla destinazione agricola, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 l’ordinanza di demolizione è legittima. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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