Illegittimo il silenzio assenso se il progetto è innovato con nuova istanza: le NTA prevalgono sul CDU (TAR Puglia n. 833 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso disciplinato dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 non può ritenersi perfezionato quando la domanda di permesso di costruire sia stata sostanzialmente innovata da una successiva istanza, corredata da nuovi elaborati progettuali, sulla quale l’Amministrazione si è pronunciata con preavviso di rigetto e diniego nei termini procedimentali. Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa: lo ius aedificandi è conformato direttamente dalle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, che costituiscono l’unico parametro di valutazione della domanda. In ragione del carattere integrativo della normativa regolamentare locale rispetto al codice civile, il principio di prevenzione non opera quando lo strumento urbanistico prescrive una distanza minima delle costruzioni dal confine, sicché la prescrizione conforma l’esercizio dello ius aedificandi e rende legittimo il diniego del titolo per il progetto difforme.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati residenziali, locali commerciali e box auto sul lotto di sua proprietà, deducendo la difformità del progetto rispetto alle previsioni delle N.T.A. del piano di fabbricazione vigente. Il Comune aveva riscontrato, in particolare, la violazione della distanza minima di m 7,5 dal confine, l’eccessivo aggetto dei balconi e la lunghezza del prospetto del secondo blocco di edifici superiore al massimo consentito.
Il ricorrente sosteneva che, essendo decorso il termine per la conclusione del procedimento avviato con la prima istanza del 2018, si fosse formato il silenzio assenso; contestava inoltre che il progetto fosse stato redatto in conformità ai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dallo stesso Ente, e che la prescrizione sulla distanza dai confini fosse inapplicabile perché contrastante con il principio civilistico della prevenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che sulla prima istanza si fosse formato il silenzio assenso. Il progetto originario era stato sostanzialmente innovato da una successiva istanza del febbraio 2021, corredata da nuovi elaborati planimetrici, sicché l’Amministrazione aveva correttamente riavviato il procedimento su tale domanda ed emesso il diniego nel rispetto dei termini di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto al dedotto affidamento sui certificati di destinazione urbanistica, la Corte ha rammentato che i relativi contenuti hanno natura meramente dichiarativa, mentre lo ius aedificandi è direttamente conformato dalle prescrizioni dello strumento urbanistico. Ne consegue che l’ente non è vincolato alle indicazioni riportate nel certificato, ma deve verificare la conformità del progetto alle norme tecniche di attuazione, come correttamente operato nel caso di specie.
Nel merito delle difformità, il Collegio ha respinto la tesi dell’elusione della prescrizione sull’aggetto massimo dei balconi, osservando che l’eventuale inadeguatezza della norma alle moderne tecniche costruttive non ne legittima l’inosservanza, dovendosi attendere la revisione da parte del pianificatore. Ha inoltre richiamato il principio per cui il principio di prevenzione codificato dall’art. 873 cod. civ. può essere derogato dagli strumenti urbanistici locali, che hanno carattere integrativo della disciplina civilistica.
Laddove le N.T.A. impongano una distanza minima dei fabbricati dal confine, tale prescrizione prevale sul criterio della prevenzione e conforma direttamente l’esercizio del diritto di costruire. Nel caso di specie, la difformità accertata dal Comune rispetto alla distanza di m 7,5 era di per sé idonea a giustificare il diniego, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure relative alle altre difformità riscontrate e rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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