Rimozione del cancello demaniale illegittima senza autotutela sul titolo concessorio (TAR Sicilia n. 1096 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una concessione demaniale marittima valida ed efficace che autorizzi ab origine la presenza di un cancello di accesso all’area concessa, l’Amministrazione non può ordinarne la rimozione de plano, neppure invocando il libero e gratuito accesso alla battigia. Un ordine siffatto presuppone l’ablazione o la modifica del titolo in via di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca), previo procedimento di secondo grado e bilanciamento degli interessi. La circolare regionale che ribadisce la necessità di garantire la fruizione collettiva del mare è atto di indirizzo interno, privo di efficacia provvedimentale e non vincolante per Amministrazioni diverse da quella emanante. È pertanto illegittima la revoca, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, dell’ordinanza che regolava gli orari del varco, difettando i presupposti di fatti sopravvenuti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura ricettiva in Siracusa, adiacente a uno stabilimento balneare insistente in parte su area demaniale marittima, in forza di concessione demaniale marittima n. 10 del 24 marzo 2004. Il titolo originario prevedeva un cancello di ingresso; con nota n. 7774 del 16 aprile 2010 la Capitaneria di Porto ne aveva regolato apertura e chiusura, consentendo l’accesso alla battigia fino al tramonto e, su richiesta citofonica, in ogni altro momento.
A seguito di un sopralluogo del 1° luglio 2025, l’ARTA ha contestato difformità nel manufatto e, dopo la diffida del 29 agosto 2025 e l’istanza di regolarizzazione ex art. 24 reg. cod. nav., ha ingiunto la rimozione del cancello con nota prot. 71103 del 14 ottobre 2025. In pari data la Capitaneria ha revocato ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 la propria ordinanza del 2010. La società ha impugnato gli atti, ottenendo la sospensione in sede cautelare e poi l’annullamento in sede di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del demanio marittimo come bene a proprietà pubblica collettiva, la cui vocazione alla fruizione da parte di tutti fonda un diritto fondamentale della personalità all’accesso al mare, radicato negli artt. 2, 9 e 42 Cost. Tale diritto è recepito dall’art. 3 del d.l. n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993, come modificato dalla legge n. 296/2006, che impone di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia.
La questione dirimente, però, è un’altra. Il cancello è stato previsto ab origine dal titolo concessorio del 2004, ancora valido ed efficace, e su questo fatto non vi è contestazione. In presenza di un titolo che lo autorizza, l’Amministrazione avrebbe potuto pretendere solo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, come in prima battuta con la diffida del 29 agosto 2025, che riguardava dimensione e materiali difformi. L’ordine di rimozione de plano presuppone invece un’opera abusiva, ossia realizzata in assenza di qualsiasi autorizzazione: precondizione che nella specie non ricorre.
Da qui la regola processuale: nessun ordine di rimozione poteva essere adottato senza intervenire prima in autotutela sul titolo, mediante annullamento d’ufficio o revoca, nell’ambito di un procedimento di secondo grado con coinvolgimento del privato e bilanciamento di tutti gli interessi. Né a fondare quel potere vale il contenuto della circolare regionale del 13 agosto 2025, atto di indirizzo interno privo di natura autoritativa e provvedimentale, incapace di innovare l’ordinamento e non vincolante per gli enti destinatari. Essa stessa demandava ai dirigenti le verifiche sulla eventuale revoca delle autorizzazioni già esistenti, da condursi appunto in via di autotutela. La rimozione impugnata è dunque illegittima e va annullata.
Quanto alla revoca dell’ordinanza del 2010, il Collegio la annulla per difetto dei presupposti. L’ordinanza di interdizione del 2018 non ha reso il moletto un punto di accesso alternativo: già l’ordinanza del 2010 dava atto dell’assenza di altri idonei varchi pubblici. La circolare regionale non può conformare l’attività della Capitaneria, Amministrazione ministeriale tenuta semmai alle circolari del proprio Ministero. Anche l’asserito impedimento ai servizi istituzionali è motivato in modo generico, disponendo la Capitaneria di un più ampio accesso al mare dal Porto Piccolo.
Nota della Redazione
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