Cittadinanza italiana, sindacato sul diniego limitato all’eccesso di potere (TAR Lazio n. 221 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, desumibile dal tenore dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo sull’effettivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale, da coniugare con l’interesse pubblico. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale non può spingersi oltre la verifica della sussistenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e dell’esistenza di una motivazione logica, coerente e ragionevole, esaurendosi nel controllo del vizio di eccesso di potere e non potendosi estendere alla valutazione del merito della scelta, riservata all’Amministrazione. Ai fini del diniego rilevano l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti e una condotta di vita espressiva di integrazione sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno, il 21 luglio 2022, ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 26 maggio 2016. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, discussa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del potere esercitato. Richiamando la propria giurisprudenza (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471 e 5130 del 2022), ribadisce che la naturalizzazione costituisce espressione di amplissima discrezionalità, trattandosi di determinazione che rappresenta un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.
Da ciò discende il perimetro del controllo giurisdizionale. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma può verificare il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la tenuta logica della motivazione. Il vaglio resta così circoscritto al vizio di eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche dell’inadeguatezza istruttoria, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, senza sconfinare nel merito.
La Corte ricorda inoltre che la concessione rappresenta il suggello giuridico di un processo di integrazione già compiuto, la formalizzazione di una preesistente “cittadinanza sostanziale”. L’Amministrazione deve dunque accertare l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi adeguati e una condotta di vita conforme ai valori di convivenza civile.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene le censure infondate. L’Amministrazione ha valutato in modo non manifestamente illogico la posizione del ricorrente, valorizzando plurimi precedenti penali e denunce, tra cui la condanna riportata in secondo grado per il reato di violenza sessuale, con pena rideterminata e beneficio della sospensione condizionale, oltre alla mancata riunione del nucleo familiare in Italia. Tali elementi costituiscono indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione.
Il Ministero ha pertanto legittimamente esercitato il proprio potere, assolvendo all’onere di motivazione e rispettando i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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