Riproposizione della misura tariffaria senza alternative e nullità per elusione del giudicato (TAR Lombardia n. 3608 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità amministrativa, destinataria di una sentenza passata in giudicato che le impone di dare esecuzione a una disciplina tariffaria di favore, è tenuta a compiere ogni sforzo esigibile, sulla base del criterio della buona fede, per portare a termine il procedimento, individuando anche misure alternative a quella originariamente ipotizzata, allorché quest’ultima sia risultata in contrasto con il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. L’arresto del procedimento è legittimo solo se tutte le soluzioni ragionevolmente percorribili si rivelino di impossibile attuazione. La delibera che chiude il procedimento senza averne verificato la percorribilità è nulla ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per elusione del giudicato. L’atto di avvio del procedimento, che si limiti a riproporre la misura già scrutinata, ha natura endoprocedimentale e non è impugnabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza di questo T.A.R. n. 440 del 2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6096 del 2022, che ha dichiarato illegittime le delibere con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva disciplinato le tariffe del servizio di trasporto del gas per il periodo 2018-2019, per non aver introdotto misure di favore per i soggetti alto consumanti, in violazione dell’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83/2012.

A seguito dell’accoglimento dell’azione di ottemperanza (sentenza n. 645 del 2024), l’Autorità ha riavviato il procedimento con delibera n. 156/2024, riproponendo la misura già ipotizzata, salvo poi chiuderlo senza alcuna determinazione con la delibera n. 400/2025, in ragione del parere negativo della Commissione europea sulla compatibilità della misura con la disciplina degli aiuti di Stato. Il contribuente ha quindi proposto nuovo ricorso per l’ottemperanza; un operatore concorrente è intervenuto con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 645 del 2024 non si era limitata a imporre la comunicazione alla Commissione europea della misura ipotizzata, né aveva autorizzato un arresto automatico in caso di valutazione negativa. Essa imponeva all’Autorità di individuare anche soluzioni alternative, laddove quella prescelta si fosse rivelata impraticabile, potendo l’arresto giustificarsi solo a fronte dell’impossibilità di attuare qualsiasi misura ragionevolmente ipotizzabile.

Nel caso di specie, la delibera n. 156/2024 ha riproposto la misura già ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione, senza attivare alcuna verifica su possibili alternative. La successiva delibera n. 400/2025, che ha chiuso il procedimento all’esito del parere negativo della Commissione, è pertanto risultata in contrasto con le statuizioni contenute nelle sentenze n. 440 del 2020, n. 6096 del 2022 e n. 645 del 2024, configurandosi come elusione del giudicato e come tale nulla ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Il Tribunale ha quindi condannato l’Autorità a riavviare il procedimento, assegnando alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, da valutare secondo buona fede, senza fissare un termine di conclusione, in ragione dell’eventuale necessità di instaurare un nuovo procedimento dinanzi alla Commissione europea, e senza disporre la nomina del Commissario ad acta.

L’accoglimento dell’azione di ottemperanza ha determinato l’improcedibilità dell’azione di annullamento, ex Adunanza Plenaria n. 2 del 2013, e il rigetto del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che la delibera n. 156/2024 costituisce atto endoprocedimentale non lesivo. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *