Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 958 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, comprese quelle di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e munita di attestazione di passaggio in giudicato. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, né ha provveduto al pagamento. Decorso il termine dilatorio, il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la riconducibilità del titolo alla categoria dei provvedimenti esecutivi. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra quelli per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza, trattandosi di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo sotto il profilo del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, come richiesto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio ed ulteriore termine di novanta giorni.
Sul compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato da plurimi precedenti amministrativi.
Nota della Redazione
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