Sostituzione del verificatore per incompatibilità sopravvenuta ex art. 66 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 98 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio, dopo aver disposto un accertamento istruttorio mediante verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., qualora l’organismo verificatore designato dichiari di non poter assumere l’incarico per ragioni di incompatibilità — avendo svolto compiti di istruttoria, autorizzazione e vigilanza sull’opera oggetto del contenzioso — ha il potere-dovere di sostituirlo, conferendo il medesimo incarico a un soggetto diverso, individuato in base a criteri di terzietà e competenza tecnica. La sostituzione non comporta la rinnovazione degli atti istruttori già compiuti, ma la prosecuzione dell’incarico da parte del nuovo verificatore, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dall’ordinanza istruttoria originaria.
Il Fatto
La controversia concerne l’impugnazione dell’ordinanza n. 15/2024 del Comune di L’Aquila, con cui è stata dichiarata l’inefficacia di una SCIA in variante in corso d’opera relativa a interventi di restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico di un’unità strutturale ubicata nel centro storico aquilano, con conseguente ordine di sospensione dei lavori.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento comunale e degli atti connessi. Il Consorzio costituito per la ricostruzione dell’aggregato edilizio e la Soprintendenza competente si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza n. 467 del 27 ottobre 2025, il Collegio ha disposto accertamenti istruttori mediante verificazione, affidandola al Responsabile del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, con il compito di accertare la consistenza dell’unità strutturale prima e dopo i lavori, le variazioni progettuali tra la DIA del 2015 e la SCIA del 2021 e l’eventuale aumento di superficie o di volumetria.
La Motivazione della Corte
Il dirigente del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, con nota depositata l’11 novembre 2025, ha declinato l’incarico, dichiarando che la struttura da lui diretta aveva già svolto e continuava a svolgere compiti propri di istruttoria, autorizzazione e vigilanza sull’opera oggetto del contenzioso.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di incompatibilità, ravvisando nella situazione descritta un conflitto con il principio di terzietà che deve connotare l’organismo verificatore, chiamato ad accertamenti tecnici neutri e imparziali nell’ambito di un giudizio in cui l’Amministrazione che ha svolto tali compiti è parte resistente.
Ha quindi disposto la sostituzione dell’organismo verificatore, conferendo il medesimo incarico a un docente dell’Area di ingegneria strutturale del corso di laurea magistrale in architettura dell’Università degli studi di Chieti-Pescara, da individuarsi dal Direttore del Dipartimento di Architettura, con il compito di dare seguito agli adempimenti prescritti dall’ordinanza istruttoria originaria, negli stessi termini e modalità.
Il Tribunale ha altresì rimesso gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione della successiva udienza di merito, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti, al verificatore e all’Ateneo per l’insediamento del nuovo organismo.
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Nota della Redazione
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