Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di alienazione dei beni comunali (TAR Sicilia n. 946 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato sollecita il Comune ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione di un immobile acquisito al patrimonio comunale non è idonea a far sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere. L’avvio di tale procedura costituisce espressione di un potere discrezionale e non di un dovere giuridico, non essendo configurabile una posizione di interesse legittimo pretensivo del privato all’adozione di un provvedimento espresso. La mera sollecitazione dell’esercizio di un potere discrezionale non dà luogo a silenzio-inadempimento e non attiva il rito degli artt. 31 e 117 c.p.a. Allo stesso modo, l’istanza che stimoli l’esercizio del potere di autotutela rispetto a una precedente acquisizione è una semplice sollecitazione, non coercibile dall’esterno.

Il Fatto

Nel 1993 alcuni soggetti promettevano di vendere a terzi immobili siti in agro di Vittoria. I promissari acquirenti, immessi nel possesso, realizzavano opere riconducibili a una lottizzazione abusiva, con conseguente sequestro e confisca. Il Comune disponeva la trascrizione del sequestro e l’acquisizione al patrimonio comunale di alcune particelle. Un lungo contenzioso civile si concludeva con la condanna dei promissari acquirenti al rilascio degli immobili in favore dei promittenti venditori, con esclusione dei terreni confiscati.

Con istanza dell’11.11.2025 i promittenti venditori chiedevano al Comune di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’area, offrendo di parteciparvi e di riconoscere un corrispettivo, o in via subordinata di avviare un procedimento di legittima acquisizione, sollecitando l’autotutela. Non avendo ricevuto riscontro, ricorrevano al TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza. Su questa base ricorda la giurisprudenza consolidata sul silenzio-inadempimento: esso presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere, non di una generica facoltà o mera potestà, correlato a una posizione giuridica differenziata del ricorrente.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’istanza rivolta al Comune per l’avvio di procedure ad evidenza pubblica di alienazione di un bene acquisito al patrimonio comunale non può generare alcun obbligo di provvedere. Non è rinvenibile un interesse tutelato dall’ordinamento che legittimi la pretesa del privato, tanto più in assenza di una previa valutazione di cessata utilità del bene. L’avvio della procedura di alienazione è espressione di un potere discrezionale dell’Ente, non di un dovere giuridico.

Il Collegio esclude che il precedente diritto di proprietà degli istanti possa trasformare un interesse di mero fatto in una aspettativa qualificata all’avvio del procedimento o alla conoscenza delle determinazioni. Irrilevanti restano l’impegno a partecipare alla vendita, l’offerta di bonifica dei luoghi e la disponibilità a riconoscere un corrispettivo.

Quanto alla richiesta subordinata di avviare un procedimento di legittima acquisizione delle aree, il TAR osserva che l’acquisizione è stata già compiuta. La stessa istanza sollecita, in realtà, l’esercizio del potere di autotutela rispetto alla precedente determinazione. Su tale punto è pacifico che non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi, essendo il potere di autotutela esercitabile d’ufficio e rimesso alla più ampia valutazione di merito. Il ricorso, infondato, è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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