Improcedibilità per sopravvenuta rinuncia all’interesse nel giudizio sulle concessioni demaniali marittime (TAR Sardegna n. 306 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso e della complessità in fatto della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, impugnava dinanzi al TAR Sardegna la nota del Comune di Olbia del gennaio 2021 recante il rigetto dell’istanza volta a ottenere la dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, nonché la determinazione comunale del dicembre 2020 concernente la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime vigenti e l’avviso del gennaio 2021. Il ricorso era proposto anche nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Sardegna e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preso atto della nota del dicembre 2025 con cui la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione integra l’ipotesi di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla decisione, che costituisce condizione dell’azione. La scelta della parte di rinunciare alla definizione del merito è stata valorizzata dal giudice quale evento idoneo a privare di ogni utilità la prosecuzione del processo.
In ordine alle spese, il TAR ha disposto l’integrale compensazione, giustificata dalla peculiarità della vicenda e dalla complessità in fatto della controversia, che rendeva non evidente l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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