Accesso agli atti della richiesta di pagamento ticket: interesse strumentale ampio (TAR Sicilia n. 1554 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, la nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chi dimostri che gli atti richiesti siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza dei documenti, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

Con istanza trasmessa a mezzo pec il 13 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere agli atti relativi a una richiesta di pagamento di € 388,37 per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione ticket non spettante negli anni 2015 e 2016. Il ricorrente, ritenendo generica la pretesa creditoria, ha domandato copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, degli atti da cui risultino prestazione e data di erogazione, del conteggio contabile e di ogni altro documento connesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio-diniego e per l’accertamento del diritto all’ostensione ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio, con pec del 10 dicembre 2025, l’ASP ha parzialmente adempiuto consegnando parte della documentazione relativa all’anno 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto dichiarato in parte cessata la materia del contendere per i documenti consegnati, corrispondenti alle lettere b) e c) dell’istanza quanto alle prestazioni del 2016. Per i documenti residui il ricorso è stato ritenuto fondato, conformemente a un precedente di Sezione su fattispecie analoghe (TAR Sicilia – Catania, sez. IV, n. 2048 del 2025).

Il giudice ha richiamato l’art. 22 della legge n. 241/1990, che subordina l’esercizio del diritto di accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La giurisprudenza, osserva il Collegio, ha elaborato una nozione ampia di strumentalità del diritto di accesso.

Secondo tale orientamento, richiamato nelle pronunce Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016, la legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto della richiesta abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Non è richiesta la lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso quale interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa.

Il Collegio ha precisato che, quando l’accesso sia preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda o sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, con consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo della pretesa.

Applicando tali principi, il ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, avendo esplicitato l’intenzione di agire in giudizio a fronte di una pretesa creditoria ritenuta generica. Il Collegio ha pertanto ordinato all’ASP di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, ai documenti residui entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese di lite liquidate in € 500,00 e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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