Revoca in autotutela dell’ordine di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 942 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione, intervenuta nel corso del giudizio, fa cessare gli effetti dell’atto impugnato e rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento giurisdizionale. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice e può fondarsi su eccezionali motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, richiamando il precedente diniego della concessione edilizia in sanatoria. Il provvedimento di diniego si fondava sull’accertamento che l’immobile, ricadente entro i 150 metri dalla battigia, non risultava completato nelle strutture essenziali entro il 31.12.1976. Tale diniego era già stato confermato dal giudice amministrativo, con rigetto del gravame per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione la ricorrente lamentava l’illegittimità derivata dal presupposto diniego e l’insufficienza della motivazione. Nelle more, il Comune ha disposto la revoca in autotutela dell’atto impugnato. La parte ha preso atto di tale sopravvenienza, rimettendosi al Collegio per l’improcedibilità e insistendo per la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti in data 27.11.2025, allorché il Comune ne ha disposto la revoca in autotutela con provvedimento del medesimo Settore. La sopravvenuta revoca integra una fattispecie di carenza di interesse alla decisione, poiché costituisce un fatto che rende sostanzialmente inutile l’annullamento dell’atto impugnato.
A sostegno della conclusione il giudice richiama la giurisprudenza consolidata: Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 5438, e Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito preclude l’esame dei motivi e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quanto al profilo delle spese, il Tribunale applica il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ravvisando eccezionali motivi di compensazione. La statuizione tiene conto delle peculiarità della vicenda e del suo esito.
La ricorrente aveva dedotto una presunta violazione del canone di lealtà processuale, per essere venuta a conoscenza solo dopo l’accesso agli atti della nota con cui il Comune aveva avviato il procedimento di condono, asseritamente spedita a un indirizzo diverso da quello di residenza. Il Collegio esclude che tale condotta rilevi: il comportamento processuale dell’Amministrazione, rispetto all’oggetto specifico del giudizio, non viola il suddetto canone. La circostanza non incide quindi sulla statuizione delle spese.
||DSML|| parameter>
||DSML|| invoke>
||DSML|| calls>
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.