Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 75 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento del diritto accertato, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Il conteggio delle somme prospettato dal creditore non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Nel caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con attribuzione di poteri sostitutivi determinati.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 e spese legali distratte al difensore antistatario.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione, che non aveva provveduto al pagamento. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo che, nel giudizio di ottemperanza, ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha però precisato la natura dell’azione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi occorre verificare l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Amministrazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli accessori e degli oneri indicati in motivazione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni alla definitiva determinazione dell’importo dovuto e agli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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