Invalidità di servizio: la sentenza contabile non vincola l’Amministrazione (TAR Sicilia n. 947 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio reso dal giudice contabile ai soli fini della pensione privilegiata produce effetto costitutivo tra le parti esclusivamente con riguardo a quel rapporto e non si estende ai distinti procedimenti amministrativi preordinati all’attribuzione di ulteriori benefici di legge. Lo scatto stipendiale per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 presuppone un accertamento a carattere costitutivo sulla derivazione causale dell’infermità dal servizio, riservato in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione dichiarando egli stesso la dipendenza, né il buon andamento di cui all’art. 97 Cost. può imporre condotte contra legem.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, aveva adito la Corte dei Conti per vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità, dapprima negata dall’Amministrazione su parere del Comitato di verifica. Con sentenza del giudice contabile la dipendenza era dichiarata sussistente ai soli fini del riconoscimento come presupposto del diritto alla pensione privilegiata. Acquisita la pronuncia e il verbale di ascrizione tabellare della competente commissione medica ospedaliera, e aggiornato il foglio matricolare, il dipendente aveva chiesto al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma l’aggiornamento del proprio profilo stipendiale ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, oggi trasfusi negli artt. 1801, 1813 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010.
L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, rilevando che la pronuncia della Corte dei Conti esplica effetti tra le parti solo sul rapporto pensionistico privilegiato e non su procedimenti che, pur condividendo il presupposto del riconoscimento della dipendenza, perseguono un diverso bene della vita. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo l’erronea interpretazione della normativa di riferimento, la violazione del principio di giustizia sostanziale e del principio di non discriminazione, nonché il contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il primo motivo è stato respinto muovendo dal quadro normativo: l’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2024, subordina il beneficio al previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile alle categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. Gli artt. 1813 e 2159 C.O.M. estendono la disciplina al personale militare e a quello delle Forze di polizia, compresa l’Arma dei Carabinieri.
Dal d.P.R. n. 461/2001 e dall’art. 198, comma 4, C.O.M. i giudici hanno tratto una ripartizione di competenze: la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità spetta in via esclusiva al Comitato di verifica per le cause di servizio, sulla base del giudizio diagnostico reso dalla commissione medico ospedaliera; l’ascrivibilità della menomazione a categoria di compenso spetta alla commissione medica. La Corte costituzionale n. 13 del 2024 ha qualificato il beneficio retributivo come dipendente da un duplice accertamento a carattere costitutivo, affidato a pareri obbligatori e vincolanti.
Su questa base il Tribunale ha escluso che la sentenza del giudice contabile possa svolgere funzione suppletiva, richiamando il principio di autonomia del procedimento pensionistico rispetto a quello preordinato agli ulteriori benefici, quali l’equo indennizzo o lo scatto per invalidità di servizio, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 2175 del 2007. La stessa pronuncia della Corte dei Conti aveva delimitato l’accertamento ai soli fini della pensione privilegiata. Ne consegue che legittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza, non essendo surrogabili dal giudice le valutazioni a essa riservate.
Il secondo e il terzo motivo sono stati parimenti respinti. Il Collegio ha osservato che le amministrazioni devono applicare puntualmente la normativa e che i dipendenti militari dispongono degli strumenti impugnatori per far valere le proprie ragioni, rimedio non azionato nel caso di specie. Quanto all’art. 97 Cost., il buon andamento è complementare alla legalità e non può imporre condotte contra legem. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.