Acquisizione sanante legittima per aree occupate e funzionali all’opera pubblica (TAR Sicilia n. 721 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 presuppone l’avvenuta occupazione materiale delle aree e la loro effettiva destinazione alla realizzazione dell’opera pubblica. La verifica del presupposto va condotta sulla documentazione procedimentale, con particolare riguardo ai verbali di immissione in possesso, ai piani particellari e agli atti di rideterminazione dell’indennità. La motivazione circa l’indefettibilità dell’interesse pubblico all’acquisizione può essere desunta, anche per relationem, dalle premesse del provvedimento, quando in esse si dia conto delle opere e infrastrutture realizzate e funzionali all’intervento. Ove il privato lamenti la mancata finalizzazione di parte dei beni all’opera, la domanda si qualifica come di retrocessione parziale e richiede la prova dell’inservibilità del bene anche in prospettiva futura, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana con cui è stata disposta l’acquisizione sanante di alcune particelle site nel Comune di San Piero Patti. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, all’esito di una procedura espropriativa avviata con decreto di occupazione anticipata d’urgenza e proseguita con successivi atti di rideterminazione dell’indennità a seguito di frazionamento.
I proprietari hanno chiesto l’annullamento parziale del decreto, sostenendo che le porzioni acquisite non sarebbero mai state occupate né trasformate e che la loro inclusione sarebbe dovuta a un frazionamento errato. Hanno inoltre dedotto il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’acquisizione in luogo della restituzione e la violazione dei principi di economicità ed efficacia. Il Commissario si è costituito, replicando che le aree coincidono con quelle originariamente occupate e che la restituzione non è praticabile per garantire la manutenzione delle opere di consolidamento e l’accesso ai siti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo smentito dalla documentazione il presupposto su cui si fondava il gravame, ossia che le particelle non fossero mai state oggetto di materiale occupazione. Il TAR ha richiamato il decreto di occupazione anticipata d’urgenza con i relativi allegati, gli atti con cui i ricorrenti avevano accettato l’indennità provvisoria e i verbali di immissione in possesso con redazione dello stato di consistenza.
Rilevano, in particolare, il piano particellare di esproprio allegato alla seconda perizia di variante e il decreto di rideterminazione dell’indennità definitiva a seguito di frazionamento, che contemplano le particelle oggetto di causa. Da tali atti il Collegio ha tratto la conferma della continuità oggettiva tra l’occupazione originaria e l’acquisizione sanante, escludendo il denunciato difetto del presupposto.
Quanto alla motivazione, il TAR ha ritenuto che nelle ampie premesse del provvedimento sia rinvenibile, anche per relationem, l’indicazione dell’indefettibilità dell’interesse pubblico, trattandosi di aree interessate da opere e infrastrutture i cui lavori risultano ultimati e funzionali a un intervento di consolidamento del centro abitato. La scelta acquisitiva si configura, dunque, come non irragionevole rispetto all’alternativa restitutoria.
Il Collegio ha inoltre qualificato la domanda dei ricorrenti, nella parte in cui lamentava la mancata destinazione di alcuni beni all’opera, come rivolta in sostanza all’accertamento della retrocessione parziale. Una simile domanda non può essere accolta in difetto dei presupposti dell’art. 47 d.P.R. n. 327/2001, primo fra tutti la riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura, secondo il principio richiamato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 2159 del 2020.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità dell’accertamento in fatto.
Nota della Redazione
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