Esclusione illegittima per schede tecniche di cisterne non richieste (TAR Sicilia n. 722 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che impongono, a pena di esclusione, l’allegazione di documentazione tecnica devono essere interpretate secondo il senso letterale delle parole, senza integrarne il contenuto con significati inespressi. In presenza di un dato testuale ambiguo, l’interprete deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente, in applicazione del principio del favor partecipationis e dei canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Ne consegue che l’esclusione disposta per l’omessa produzione della scheda tecnica delle cisterne/vasche è illegittima, posto che l’art. 18 del disciplinare di gara richiama i soli “contenitori e sacchi offerti” e le cisterne/vasche, per capienza, funzione e regime di monouso, costituiscono un aliud rispetto a questi ultimi.

Il Fatto

Una stazione appaltante ospedaliera indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un contratto ponte del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, articolata in tre lotti. La ricorrente presenta offerta per il lotto n. 1.

Dopo la richiesta di chiarimenti del RUP, la società precisa di non aver allegato la scheda tecnica delle cisterne/vasche di capienza pari o superiore a 1.000 litri, ritenendole estranee alla nozione di contenitori, ma le trasmette spontaneamente in allegato. La Commissione tecnica reputa tardiva la produzione ed esclude l’operatività del soccorso istruttorio, trattandosi di documentazione dell’offerta tecnica richiesta a pena di esclusione. Il RUP dispone quindi l’esclusione dal lotto n. 1; la ricorrente impugna gli atti innanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le due eccezioni di inammissibilità. Quanto alla prima, la ricorrente ha impugnato anche il verbale n. 12/2025, articolando censure speculari a quelle procedimentali: ciò basta ai fini dell’ammissibilità. Quanto alla seconda, non vi è acquiescenza alla clausola che impone la fornitura di cisterne/vasche, trattandosi di affermazione dubitativa e non di clausola immediatamente escludente. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, il Tribunale osserva che la società non contesta la regola di partecipazione in sé, ma l’interpretazione escludente dell’art. 18 del disciplinare.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 82 del d.lgs. n. 36/2023 individua i documenti di gara e, al secondo comma, stabilisce che in caso di contrasto prevalgono le disposizioni del bando o dell’avviso. I documenti della lex specialis, quali atti amministrativi, sono soggetti ai canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.: l’interpretazione è innanzitutto letterale e le clausole non possono essere integrate con pretesi significati impliciti.

Applicando il criterio letterale, l’espressione “tutti i contenitori e sacchi offerti” non include le cisterne/vasche. L’art. 3 del capitolato tecnico distingue, alla lett. a), i contenitori e sacchi per tutti i lotti e, alla lett. b), gli “idonei contenitori/cisterne/vasche” per il solo lotto n. 1, qualificando le cisterne/vasche come aliud rispetto ai contenitori. Il Collegio valorizza poi la disciplina della campionatura (art. 13 del capitolato): i contenitori sono monouso e disponibili nelle misure di 5, 10 e 20 litri, mentre le cisterne/vasche richiedono una capienza pari o superiore a 1.000 litri. Poiché i contenitori sono esentati dalla campionatura oltre i 100 litri, le cisterne/vasche restano fuori dal perimetro della stessa e, quindi, dalla correlata scheda tecnica.

Conferma tale lettura la nota di chiarimenti della stazione appaltante, che ammette la riutilizzabilità delle sole cisterne/vasche previa sanificazione, rafforzandone l’alterità dai contenitori monouso. Il favor partecipationis, quale canone espressione del principio eurounitario di concorrenzialità, impone di preferire l’interpretazione che consente la più ampia partecipazione. Il ricorso è pertanto accolto, gli atti impugnati sono annullati e le spese sono compensate; il secondo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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