L’Università non può condizionare la rinuncia agli studi al pagamento di rette non dovute (TAR Lombardia n. 894 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dello studente di rinunciare agli studi universitari non può essere compresso da condizioni economiche prive di un titolo giuridico chiaro e da vincoli temporali che ne rendano di fatto impossibile l’esercizio. È legittima la richiesta del pagamento dei diritti di segreteria quale condizione per la definizione della posizione amministrativa, ma non lo è la pretesa di ulteriori somme non risultanti dai versamenti effettuati e non adeguatamente motivate. L’Ateneo che abbia dichiarato la posizione contributiva regolare non può in seguito eccepire l’esistenza di un debito residuo senza indicarne la causale. La mancata definizione della rinuncia, impedendo l’iscrizione ad altro Ateneo, integra il periculum in mora ai fini della misura cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso un’università telematica, presentava istanza di rinuncia agli studi. L’Ateneo opponeva un primo diniego, sostenendo che la rinuncia potesse essere presentata solo in una finestra temporale determinata e subordinatamente al pagamento di un contributo e alla verifica della regolarità della posizione amministrativa e contributiva.
In seguito al rigetto della prima domanda cautelare, la studentessa versava la somma richiesta e riproponeva l’istanza. L’università comunicava però un nuovo diniego, eccependo il mancato pagamento della quota dell’anno in corso e richiedendo un ulteriore versamento. Avverso tale ultima determinazione la ricorrente proponeva motivi aggiunti con nuova domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. La nuova pretesa economica è apparsa non adeguatamente motivata e in contrasto sia con le precedenti comunicazioni dell’Ateneo sia con quanto accertato nella fase cautelare precedente, laddove era emerso che la posizione contributiva risultava regolare e che l’unica somma residua era quella richiesta a titolo di diritti di segreteria.
Il Collegio ha evidenziato l’incoerenza del comportamento dell’università: dopo aver dichiarato che la terza annualità sarebbe scaduta a una certa data, l’Ateneo, senza considerare i versamenti risultanti dalle certificazioni universitarie per gli anni precedenti, ha rilevato l’esistenza di un ulteriore debito residuo, senza chiarirne il titolo. Tale condotta integra il vizio di difetto di motivazione e si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede che deve governare i rapporti con gli studenti.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il diniego impedisce alla studentessa di perfezionare l’iscrizione ad altro Ateneo, costringendola ad attendere un intero anno accademico. L’accoglimento della misura cautelare è stato disposto proprio per consentire l’iscrizione ad altro corso di laurea nelle more della trattazione del merito, fissata all’udienza pubblica del 29 gennaio 2027.
Il Collegio ha pertanto accolto l’istanza cautelare, condannando l’università resistente alla refusione delle spese della fase, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.