Legittimazione alla SCIA in sanatoria e identificazione catastale dell’abuso (TAR Sicilia n. 703 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria degli abusi edilizi, la legittimazione a presentare la SCIA in sanatoria spetta non soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche al responsabile dell’abuso, da intendersi quale esecutore materiale dell’opera o soggetto che abbia la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura repressiva. L’amministrazione comunale, nel valutare la richiesta di titolo edilizio, deve accertare il possesso della sola legittimazione del richiedente, senza svolgere complessi accertamenti istruttori né sostituirsi al giudice civile, in assenza di contestazioni di terzi basate su elementi di immediata evidenza. La mancata identificazione catastale dell’opera non costituisce presupposto di ammissibilità della sanatoria, poiché l’aggiornamento catastale segue la regolarizzazione e non la precede, diversamente da quanto richiesto in materia di condono edilizio.
Il Fatto
Il ricorrente, acquirente di un appartamento condominiale con connesso “diritto di posteggio in parcheggio coperto”, ha presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, all’epoca vigente, per regolarizzare la divisione con tramezzatura di un’area a parcheggio, la realizzazione di un wc e la regolarizzazione di un soppalco. Le opere erano prive di titolo abilitativo ed erano già state oggetto di ordinanza di demolizione.
Il Comune ha sospeso e poi rigettato la segnalazione, rilevando la mancanza del titolo di proprietà riferito all’unità da regolarizzare e l’impossibilità di identificare catastalmente l’immobile. Il ricorrente ha impugnato la nota di rigetto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 11, 23 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, muovendo dal dato normativo del combinato disposto degli artt. 37, 11, comma 1, 20, comma 1, e 27 d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione ha il potere-dovere di accertare la legittimazione del richiedente, ma non è tenuta a svolgere complessi accertamenti istruttori né a sostituirsi al giudice civile in caso di contestazioni, dovendo verificare la semplice disponibilità materiale del bene. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 7812 del 2020.
La littera legis dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce la legittimazione a presentare la sanatoria non soltanto al proprietario, ma anche al “responsabile dell’abuso”. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 7305 del 2018 e Cons. Stato n. 3587 del 2023, secondo cui è responsabile dell’abuso l’esecutore materiale o chi abbia la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura repressiva, con approdi estesi anche alla SCIA in sanatoria per l’omogeneità di finalità dei due istituti. Richiama inoltre TAR Campania, Sez. IV, n. 817 del 2025, che legge la nozione in senso ampio, in linea con l’art. 29 d.P.R. n. 380/2001, includendovi chi, per la relazione attuale con il bene, deve farsi carico della sua regolarizzazione. La qualifica del ricorrente, titolare del diritto di posteggio e responsabile dell’abuso, fonda specularmente la sua legittimazione attiva alla regolarizzazione.
Il Collegio ha poi rilevato che non sono emerse posizioni di controinteresse, nonostante due ordini istruttori reiterati al Comune, rimasti inadempiuti, e non risultano opposizioni dei proprietari dell’area. Il ricorrente doveva dunque ritenersi pienamente legittimato.
Quanto al secondo profilo, la censura sull’identificazione catastale è parimenti fondata. Il ricorrente aveva indicato nella domanda il foglio dell’area di parcheggio, corredandola di elementi tecnici idonei a identificare l’ubicazione e la consistenza delle opere, già note al Comune perché oggetto di ordine demolitorio. Il Collegio sottolinea che la normativa sulla sanatoria non prevede il previo aggiornamento catastale ai fini dell’accertamento di conformità, richiesto invece in caso di condono edilizio ex art. 39 l. n. 724/1994. L’aggiornamento catastale sorge a fronte dell’avvenuta regolarizzazione, non prima. Esigerlo a pena di inammissibilità della sanatoria introdurrebbe un onere non previsto dalla legge. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato e spese irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Nota della Redazione
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