Ottemperanza all’obbligo di accesso e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 710 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato che abbia accolto un’istanza di accesso agli atti e condannato l’ente a consentire l’ostensione della documentazione legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. A fronte della persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, assegnando un termine per l’adempimento e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. La liquidazione del compenso può avvenire fin d’ora, in via anticipata, ancorché la corresponsione sia differita al successivo espletamento dell’incarico. La soccombenza determina la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo ottenuto dal TAR Sardegna una sentenza che accoglieva il suo ricorso avverso il diniego di accesso agli atti opposto dal Comune di Bosa, ha agito per l’ottemperanza del giudicato. La sentenza da eseguire condannava l’ente locale a consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione, l’accesso alla documentazione richiesta, nelle forme e nei modi ritenuti più utili al soddisfacimento del proprio interesse. Nonostante la notificazione del provvedimento e una successiva nota con cui l’interessato aveva precisato la volontà di esercitare il diritto mediante l’estrazione di copie di specifici documenti, il Comune era rimasto inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il ricorso per l’ottemperanza era fondato, essendo incontestata la mancata ottemperanza del Comune alla sentenza n. 699 del 29 agosto 2025. L’ente intimato non si era costituito in giudizio, così confermando la propria inerzia. Il giudice ha pertanto ritenuto di dover accogliere il ricorso e, a fronte della persistente inattività dell’amministrazione, di nominare un commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza in via sostitutiva.
Per l’esecuzione dell’incarico è stato nominato il Prefetto di Sassari, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato il termine di venti giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’adempimento, previa verifica del perdurante inadempimento. Il Tribunale ha inoltre liquidato fin d’ora il compenso spettante al commissario, nella misura di € 300,00, ponendolo a carico del Comune di Bosa, con corresponsione successiva all’esecuzione dell’incarico.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato. La decisione è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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