Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 578 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È esperibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risultino rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e sia stata notificata all’Amministrazione, all’indirizzo proprio, la sentenza da eseguire ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Grava sull’Amministrazione, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato nel titolo, sicché in difetto di prova del pagamento va ordinata l’esecuzione. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando il ritardo sia riconducibile al notorio sovraccarico di contenzioso. Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti della stessa Amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro, entrambe passate in giudicato. La prima, resa dal Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi della legge n. 724/1994, art. 22, comma 36. La seconda, resa dal Trib. Messina, aveva condannato la stessa Amministrazione all’accredito di € 639,90, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021.
Le sentenze erano state notificate in forma esecutiva e non più impugnabili per decorrenza dei termini, come attestato dalla cancelleria competente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo deducendo il perdurante inadempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l’adozione degli ulteriori provvedimenti esecutivi. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, categoria di provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette espressamente il giudizio di ottemperanza. Il presupposto soggettivo e oggettivo dell’azione risulta quindi integrato.
Il Tribunale verifica poi i requisiti processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito del ricorso, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d). È documentata inoltre la notificazione al Ministero, all’indirizzo proprio, della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione, il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera allora il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione ai titoli, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.
La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece respinta. Il Collegio reputa fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, circostanza idonea a incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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