Ordine di demolizione su suolo comunale e responsabile dell’abuso (TAR Sicilia n. 581 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire su suoli del demanio o del patrimonio di enti pubblici deve essere rivolto esclusivamente al responsabile dell’abuso, non essendo prevista alcuna ingiunzione a carico del proprietario del suolo. Nella nozione di responsabile dell’abuso rientrano non solo i soggetti cui è addebitabile la realizzazione dell’opera sine titulo, ma anche coloro che, avendone la disponibilità materiale al momento dell’adozione della misura, non rimuovendola contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico. Ne deriva che l’eventuale accertamento della titolarità della proprietà del fondo è irrilevante e privo di pregiudizialità rispetto alla legittimità del provvedimento. La natura vincolata del potere di rimozione esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e l’esigenza di comparare gli interessi contrapposti.
Il Fatto
Due coniugi impugnavano davanti al TAR Sicilia, con distinti ricorsi poi riuniti, l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di un fabbricato con piscina realizzato su un terreno formalmente intestato all’ente locale. I ricorrenti sostenevano di non essere i proprietari del fondo, che sarebbe stato assegnato in sede di liquidazione degli usi civici e poi acquisito per usucapione, e contestavano la legittimazione passiva del marito, oltre alla qualificazione dell’area come pubblica.
Nelle more venivano adottati il verbale di inottemperanza, il diniego di permesso di costruire in sanatoria e un’ordinanza sanzionatoria per la somma di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. I coniugi chiedevano la sospensione del giudizio in attesa della causa civile sull’usucapione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., rilevando il difetto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio civile e quello amministrativo. La legittimità dell’ordinanza si fonda sulla natura abusiva dei manufatti e sull’addebito di responsabilità, non sull’accertamento della proprietà del suolo.
Il Tribunale ha poi escluso l’inammissibilità del ricorso principale, rilevando che l’istanza di sanatoria era stata presentata soltanto dopo la proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che la stessa costituisce esercizio di una facoltà e non denota sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, i giudici hanno ricostruito il peculiare regime dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. In caso di opere realizzate su area pubblica, l’unico soggetto rilevante è il responsabile dell’abuso, da intendersi anche come colui che, avendo la disponibilità del bene, ne consente la permanenza. La circostanza che il ricorrente avesse sottoscritto l’istanza di sanatoria insieme alla moglie è stata letta come implicita ammissione del possesso o della detenzione del manufatto.
Quanto alla pretesa proprietà in capo alla coniuge, la stessa è stata ritenuta indimostrata e comunque irrilevante. La natura vincolata del potere di rimozione esclude poi la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. L’irregolarità del termine di 30 giorni, in luogo dei 90, è stata qualificata come mero refuso non lesivo, poiché l’inottemperanza è stata accertata ben oltre il termine legale.
I motivi aggiunti sono stati rigettati, esclusa la dedotta retroattività della sanzione pecuniaria e ritenuta la determinazione sui criteri di quantificazione espressione di discrezionalità tecnica dei dirigenti. Il ricorso della coniuge è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo essa destinataria dell’atto.
Nota della Redazione
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