Voto numerico e sindacato sulle prove concorsuali: limiti al giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 520 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione alle prove concorsuali, se espresso previa determinazione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi, contiene in sé stesso la motivazione e soddisfa l’obbligo di trasparenza, senza necessità di annotazioni o glosse sugli elaborati. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché al travisamento di fatto. È inammissibile la censura che, mediante il confronto tra elaborati, miri a un rifacimento del giudizio tecnico-discrezionale della commissione. La contestazione delle clausole del bando che equiparano i titoli di accesso è infondata quando il punteggio aggiuntivo per il titolo “superiore” si riferisce ai titoli post-lauream, ed è comunque assorbita dalla mancata superabilità della prova di resistenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale bandita dalla Città Metropolitana di Catania per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo, superando la prova preselettiva e la prova orale con il massimo dei voti. Alla prova scritta ha conseguito il punteggio minimo e si è collocato al quindicesimo posto della graduatoria definitiva.
Ottenuto l’accesso agli atti, il ricorrente ha impugnato i verbali della commissione, le determinazioni di approvazione e scorrimento della graduatoria e, in parte qua, gli artt. 1 e 6 del bando, lamentando disparità di trattamento ed eccesso di potere nella valutazione degli elaborati e l’illegittima equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale ai fini del punteggio. Il Tribunale ha dapprima disposto l’integrazione del contraddittorio e, all’esito, ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse dalle commissioni di concorso e il rapporto tra voto numerico e obbligo di motivazione. Il Collegio muove dal rilievo che i criteri valutativi erano stati predeterminati nel verbale della commissione, con graduazione del punteggio da 0 a 2 per ciascuno dei cinque parametri individuati: ordine logico, coerenza e attinenza, indicazione normativa, correttezza formale, esaustività e approfondimento.
Su tale premessa, il Tribunale afferma che l’attribuzione del punteggio in forma esclusivamente numerica soddisfa l’obbligo di trasparenza e di motivazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé stesso la motivazione, e che solo la mancanza di criteri di massima rende illegittima la valutazione numerica. Ne deriva l’autonomia valutativa della commissione, il cui apprezzamento è sindacabile solo se macroscopicamente viziato.
Quanto alle censure sul confronto tra elaborati, il Tribunale osserva che il sindacato invocato si risolve in un inammissibile rifacimento del giudizio della commissione, volto a misurare la maggiore o minore esaustività, coerenza e correttezza grammaticale delle risposte rispetto a quelle degli altri candidati. Il Collegio non manca di considerare un elaborato valutato con un punto in più di quello del ricorrente, ma rileva che la sinteticità di quello scritto non dimostra l’arbitrarietà manifesta nella valutazione della prova del ricorrente, trattandosi peraltro di candidato collocatosi in posizione deteriore in graduatoria.
Sul motivo relativo alle clausole del bando, il Tribunale interpreta l’art. 6 in coordinamento con l’art. 1, ritenendo che il punteggio per il titolo “superiore” si riferisca ai titoli post-lauream. La scelta dell’Amministrazione di distinguere tra titoli di accesso e titoli superiori è giudicata ragionevole. In ogni caso, anche riconoscendo il punto aggiuntivo richiesto, il ricorrente non avrebbe superato la prova di resistenza, non raggiungendo la posizione utile per lo scorrimento. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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