Accreditamento non equivale a contratto di appalto nel requisito di capacità tecnica (TAR Sicilia n. 522 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnica previsto dalla lex specialis, che richieda la gestione di servizi di assistenza domiciliare per almeno ventiquattro mesi continuativi in convenzione con enti pubblici mediante contratto di appalto, non è integrato dall’espletamento degli stessi servizi in regime di accreditamento. Il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive stipulato in via esclusiva con un unico operatore, ordinariamente all’esito di una procedura comparativa; l’accreditamento è un sistema abilitativo che autorizza più operatori a erogare prestazioni su libera scelta dell’utente, senza garanzia di corrispettivo predeterminato. Le due fattispecie sono giuridicamente ed economicamente distinte e non surrogabili. Quando l’amministrazione si autovincola con le regole della procedura, è tenuta a osservarle e non può disapplicarle; la carenza del requisito impone l’esclusione dalla gara.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e famiglie svantaggiate, per la durata di trentasei mesi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’associazione ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo la carenza dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lettera di invito, l’illecito professionale per dichiarazione reticente, l’illegittima interpretazione dell’offerta economica e, in subordine, l’omessa verifica di anomalia.
La lettera di invito richiedeva, tra l’altro, di avere gestito negli ultimi cinque anni e per almeno ventiquattro mesi continuativi almeno due servizi di assistenza domiciliare o analoghi in convenzione con enti pubblici con contratto di appalto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la domanda annullatoria sotto un profilo assorbente: la carenza del requisito tecnico della gestione di due servizi mediante contratto di appalto. Il servizio indicato dall’aggiudicatario risultava svolto presso un Comune non in forza di un contratto di appalto, ma in regime di accreditamento.
La circostanza non è contestata dall’amministrazione resistente, che anzi sostiene l’equiparazione tra accreditamento e affidamento mediante contratto di appalto. La tesi non persuade. Il contratto di appalto e il regime di accreditamento costituiscono due modelli giuridicamente ed economicamente distinti. Il primo è un contratto a prestazioni corrispettive stipulato in via esclusiva con un unico operatore, di regola mediante procedura comparativa; il secondo individua gli operatori con una procedura abilitativa, ma non comparativa, e li autorizza a erogare prestazioni su libera scelta dell’utente finale, senza garanzia di un corrispettivo predeterminato.
L’equiparazione violerebbe la lettera della lex specialis e trascurerebbe la peculiare valenza dell’esperienza maturata tramite contratto di appalto, che comporta la gestione di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, con obblighi di risultato e responsabilità dirette che non si rinvengono nel modello dell’accreditamento. Il requisito tecnico individua dunque un’esperienza professionale non surrogabile dall’erogazione dei servizi in regime di accreditamento.
Il Collegio richiama il principio per cui l’amministrazione che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi con le regole poste a presidio del futuro espletamento della potestà, è tenuta a osservarle: è impedita la successiva disapplicazione e la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, n. 3502 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 1120 del 2022).
La carenza del requisito avrebbe quindi dovuto condurre all’esclusione del raggruppamento controinteressato. Assorbiti gli altri motivi, gli atti impugnati sono annullati; l’effetto conformativo impone al Comune la riedizione del potere, con esclusione del raggruppamento e nuova aggiudicazione. È rigettata la domanda risarcitoria, perché l’accoglimento di quella annullatoria ha eliso il danno.
Nota della Redazione
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