Silenzio della PA su VIA e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Sicilia n. 362 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, previsto dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, ha natura perentoria ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Il suo sforamento integra silenzio-inadempimento e impone all’Amministrazione di provvedere, anche in assenza di una norma che espressamente lo preveda, non potendo essa restare inerte a fronte di un’istanza non pretestuosa né abnorme. La natura discrezionale del potere non esime dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego. Dal mancato rispetto dei termini procedurali discende, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota del 25 luglio 2024, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrivoltaico e alle relative opere di connessione alla rete.

Verificata la completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico e la fase di consultazione si è chiusa il 19 settembre 2024. Dopo reiterate diffide, la società ha ricevuto la nota ministeriale dell’11 settembre 2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato di aver trasmesso gli atti alla competente Commissione, senza indicare alcun termine di definizione. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per la condanna a provvedere e per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio integrato dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato. Non basta l’inerzia: occorre la violazione di un preciso obbligo di provvedere, che sussiste nei casi previsti dalla legge e in quelli che discendono dall’art. 2 della legge n. 241/1990, ove ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento.

L’Amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata. Il privato ha una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni, per poter tutelare le proprie ragioni in giudizio.

Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti per i progetti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7, qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA. Tale carattere è confermato dal favor per le fonti rinnovabili, comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che sancisce la natura di interventi di interesse pubblico prevalente.

La nota soprassessoria impugnata si limita a riferire la trasmissione degli atti alla Commissione, senza indicare il termine di definizione. Essa non supera l’inerzia contestata. Il Collegio dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento espresso entro cento giorni, previo concerto dell’Assessorato regionale. Resta impregiudicato il merito delle decisioni, data la natura discrezionale del potere.

Quanto al rimborso, la società ha documentato il pagamento della somma per le spese di istruttoria, senza contestazione del Ministero. Lo sforamento dei termini comporta il diritto al rimborso del 50% ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, quale conseguenza diretta e automatica. Su tale domanda il ricorso è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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