Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su retribuzione professionale docenti (TAR Sicilia n. 325 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo quando dimostra l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Spetta allora all’amministrazione, in forza dell’art. 2697 c.c., provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, e in particolare l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione sull’esecuzione del giudicato né giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso, con assegnazione del termine e nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per il servizio prestato in due anni scolastici, una somma determinata oltre accessori. Il titolo era stato notificato e, decorsi i termini, era passato in giudicato.
Poiché l’amministrazione non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, come attestato in atti, ed è decorso il termine previsto dalla norma che consente l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112 c.p.a.
Su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La sua condotta processuale è quindi rimasta priva di qualsiasi effetto liberatorio.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e termini scanditi a decorrere dalla scadenza di quello assegnato all’ente. Al Commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e perché l’amministrazione avrebbe già dovuto provvedere. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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